L’analisi delle “Pratiche commerciali aggressive”

A cura di Francesca Rosato, Antonino Romeo, Riccardo Proietti (partecipanti all'Executive Master in Giurista d'Impresa - RM)


Pratiche Commerciali Aggressive

Dopo la precedente disamina riguardo struttura e attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ci addentriamo all’interno di una delle discipline di cui si occupa, quella che forse più di tutte ha avuto una forte espansione: la tutela del consumatore, attraverso l’analisi delle “Pratiche commerciali aggressive”.

Il riferimento normativo è individuabile nel Decreto Legislativo n. 146 dell’agosto 2007 (in cui è possibile ritrovare tutte le definizioni di dette pratiche) che recepisce la direttiva n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

La novella ha introdotto il nuovo concetto di pratica commerciale sleale, ampliando quello di pubblicità ingannevole e riscrivendo in particolare gli artt. 18 – 27 del Codice del Consumo.

In altri termini l’intervento del legislatore ha ampliato la tutela del consumatore investendo della possibilità di controllo qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.

Sarà dunque sanzionabile ogni comportamento scorretto tale da alterare in misura apprezzabile la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Di maggiore interesse per la tematica che vogliamo approfondire risultano gli articoli dal 24 al 26, in cui è definita la nozione di pratica commerciale aggressiva, cui si rimanda, ma che comunque può essere sintetizzato come tutta quella congerie di comportamenti posti in essere dalle imprese per influenzare il consumatore, caratterizzata dall’essere volutamente incisiva della sfera privata del consumatore.  A mero titolo esemplificativo si riporta l’art. 26, lett. c) del D. Lgs. 146/2007: “effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza…[…]” che introduce il case study dell’elaborato.

Antitrust su ACEA, EDISON, ENEL e ENI

Recentemente, siamo al 14 giugno 2016, l’AGCM ha sanzionato per la complessiva somma di € 14.530.000 le big del mercato italiano dell’Energia: ENI ed ACEA 3,6 milioni di Euro, Enel Energia 2,985 milioni; Enel Servizio Elettrico 2,620 milioni di Euro; Edison 1,725 milioni di Euro.

Il periodo posto sotto osservazione è quello che va da marzo 2014 e aprile 2016, in cui l’autorità ha rilevato che le società hanno posto in essere una pratica commerciale aggressiva gestendo in maniera non adeguata le istanze e le comunicazioni dei clienti finali (consumatori) che lamentavano la fatturazione di consumi di elettricità o di gas naturale divergenti da quelli effettivi.

Sostanzialmente vengono imputate a tutte e cinque le società deficienze nel processo di fatturazione dei consumi, il malfunzionamento dei sistemi informatici e la mancata sospensione dell’attività di riscossione nell’attesa di una risposta chiara puntuale ed esaustiva alle doglianze del consumatore.

Infatti l’attività di sollecito, messa in mora e di distacco delle utenze – in alcuni casi effettuato senza preavviso – venivano poste in essere senza aver prima reso delle spiegazioni alle lamentele degli utenti.

Addirittura nel caso di richiesta di pagamento di elevati importi, il consumatore non era stato avvisato dell’opportunità di ricorrere alla rateizzazione di quanto dovuto o di pagare con tempi più lunghi.

Secondo l’Antitrust tali comportamenti avrebbero violato il diritto del cliente a ricevere un’adeguata assistenza e verifica dei propri consumi, prima di procedere al pagamento delle fatture contestate, ponendo così in essere una pratica commerciale aggressiva.

In riferimento a quanto sopra affermato circa la nozione di pratiche aggressive, è ben possibile ritenere che l’invio di solleciti, messe in mora e il distacco delle utenze senza preventiva delucidazione sulle contestazioni, possa rappresentare un comportamento volto ad incidere profondamente la facoltà di scelta del singolo, piegando la sua volontà al volere dell’impresa.

Interessanti risultano anche le modalità con cui ha operato l’AGCM, che rispecchiano quanto sopra detto circa l’avvio del procedimento e la fase istruttoria: l’avvio dell’accertamento, infatti, risulta esser stato spinto dagli esposti delle Associazioni dei consumatori (che esultano). Mentre nella fase istruttoria l’Autority si è avvalsa dell’Aeegsi (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) la quale ha reso un parere che ha permesso all’Antitrust di individuare e accertare “distinte pratiche aggressive” e della Guardia di Finanza che si è occupata delle ispezioni.

Riflessioni Conclusive

Le ultime sanzioni che l’AGCM ha elevato nei confronti delle maggiori imprese operanti nella fornitura di servizi primari, ha dimostrato la validità della stessa, della struttura e dei poteri che le sono stati conferiti per legge. Ha altresì consentito di evidenziare – qualora ce ne fosse il bisogno – la valenza della normativa nazionale, seppur di matrice Comunitaria, a tutela del consumatore.

Cui prodest?

La sanzione, oltre a punire gli operatori che hanno operato in spregio alla normativa, rappresenta un valido deterrente per tutte le imprese concorrenti con le sanzionate e costituisce valido supporto alle richieste dell’utente finale nelle doglianze di cui si fa portavoce.

L’accertamento con sanzione, infatti, potrà ben essere portato a conforto delle pretese del singolo dinanzi l’autorità Giudiziaria o giurisdizionale presso cui è aperto il contenzioso, come sintomo dell’illegittimo agire dell’impresa.

Un’ulteriore tutela per il consumatore, mai come in questi casi parte debole del contratto, che ha un’utilità pratica decisiva in tutte quelle vertenze che non vengono portate avanti per una mera questione di opportunità, in quanto un giudizio dinanzi il Giudice ordinario sarebbe eccessivamente costoso rispetto ai benefici reali che potrebbe realizzare per il singolo.

Invece, la sanzione dell’Antitrust intesa come “presunzione” dell’illegittimo agire dell’impresa potrebbe condurre ad una tutela piena per il consumatore in sedi giurisdizionali meno impegnative.

 

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