A cura di A. Alessio e S. Gelormini (partecipanti in area Legale)

Aspetto meritevole di attenzione nella redazione dei contratti internazionali attiene alla scelta della lingua. La questione è chiaramente rilevante, considerando che istituti e concetti giuridici variano notevolmente tra i diversi ordinamenti, comportando difficoltà di congruità soprattutto sul piano degli effetti.

La soluzione apparentemente più immediata è quella di utilizzare modelli contrattuali standardizzati in versione bilingue da adattare alle peculiari esigenze aziendali o dell’operazione.

 

Alternativamente, si può procedere alla stesura del contratto nelle due lingue dei contraenti, attribuendo a entrambe uguale validità giuridica. Il problema di questa scelta redazionale risiede nella difficoltà di far corrispondere i due testi, il che si aggrava, qualora ci si affidi a un traduttore generico, che non conosce la portata giuridica degli istituti. D’altro canto, ricorrere a un traduttore ufficiale, può rivelarsi una scelta estremamente valida, ma altrettanto antieconomica in quanto i tempi e i costi di traduzione sono notevoli, a discapito dell’intera contrattazione.

Per ovviare simili difficoltà, si può redigere il contratto solamente in una delle lingue delle parti contraenti (cd. “contraente forte”), riconoscendo alla seconda traduzione valore non ufficiale (tuttavia, il “contraente debole” difficilmente accetterà tale posizione di svantaggio).

Infine, si può utilizzare una lingua cd. “neutra” rispetto a entrambi i contraenti purché si tratti di lingua effettivamente terza per le parti e di cui possono parimenti avvalersi (si rammenta in proposito che il sondaggio di Newsmercati del 2012 riporta che su 301 PMI italiane, l’inglese è la lingua scelta da 183 aziende a cui segue la versione bilingue con 84 preferenze e l’italiano con 31)

Traduzione, precauzioni e ruolo del legale nella scelta della lingua

La traduzione di un contratto internazionale richiede che il traduttore abbia un’ottima padronanza, oltre che della lingua, anche del diritto, in quanto deve individuare il termine giuridico corretto e gestire i cd. “false friends”, nonché riconoscere che termini apparentemente identici possono avere differenti presupposti e non avere corrispondenza in sistemi giuridici diversi.

Per ovviare ai su esposti problemi e a tutte le altre difficoltà interpretative e linguistiche emergenti nel corso di redazione di un accordo internazionale, il Giurista attento:

  • preciserà il significato di termini che possono avere un significato ambiguo;
  • ricorrerà a traduttori specializzati nelle traduzioni giuridiche, verificandone le qualifiche;
  • coordinerà la lingua del contratto con quella del Paese in cui si è scelto il foro competente a dirimere eventuali controversie;
  • definirà nella clausola compromissoria che la lingua in cui è scritto il contratto (e, cautelativamente, la previa corrispondenza negoziale tra le parti) sarà adottata nel corso di un eventuale procedimento arbitrale;
  • in caso di contratto bilingue, suggerirà quale testo farà fede in caso di differenze;
  • redigerà il contratto con sintassi e lessico semplici, non lasciando spazi ad ambiguità terminologiche.

 

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