La Giustizia Tributaria del 4 febbraio 2019

Il giudice, chiamato a decidere sul rifiuto dell'esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'Autorità Finanziaria, può valutare solo la legittimità dell'omissione, senza entrare nel merito della vicenda e della fondatezza della pretesa.

In particolare deve escludersi l'ammissibilità di ogni altro profilo per l'impugnazione del diniego di autotutela, per far valere eventuali vizi dell'atto impositivo (nel caso di specie del diniego parziale di condono) il cui esame non può essere riaperto.

Nella fattispecie concreta, in considerazione della definitività del diniego parziale del condono, a seguito di sentenza passata in giudicato, il ricorrente avrebbe potuto evidenziare solo le ragioni di interesse di rilevanza generale (interesse pubblico) dell'amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto definitivo in autotutela.

Il giudice, però, ha ritenuto il ricorso inammissibile perché da un lato afferma l'illegittimità dell'atto definitivo di diniego di condono, che non è più in discussione, e dall'altro non evidenzia l'interesse pubblico che avrebbe reso illegittimo il diniego di autotutela, attività contrassegnata da un'ampia discrezionalità e non surrogabile in via giudiziaria.

(Cassazione civile Ordinanza sezione 5 n.2643 del 30 gennaio 2019)

Torna indietro