A cura di A. Alessio e S. Gelormini (partecipanti in area Legale)

Nel contesto di una vasta e complessa pluralità di fonti normative, in assenza di un ordinamento giuridico internazionale autonomo, il giurista che assiste una o più parti contraenti nella redazione di un contratto internazionale dovrà, per prima cosa, avere un’ottima conoscenza delle fonti del diritto nazionale ed internazionale, al fine di indirizzare le parti verso una scelta consapevole, ragionata e lungimirante della legge applicabile al contratto, così come delle modalità di risoluzione delle controversie che eventualmente dovessero sorgere in merito all’esecuzione dello stesso.

Nell’ambito della risaputa autonomia delle parti in tema di pattuizioni internazionali, il professionista dovrà necessariamente individuare, tenendo presente il contesto economico e giuridico ove il contratto produrrà i propri effetti, il modello contrattuale ad esso sotteso maggiormente rispondente all’interesse delle parti e, per tale modello, scegliere, anche sulla base di un giudizio prognostico, per non dire profetico, la legge o le leggi applicabili, selezionando in modo preciso ed esaustivo gli ordinamenti giuridici di riferimento (anche per singole clausole cfr. Depeçage) per una chiara interpretazione del contratto e la sua corretta esecuzione.

Ma vi è di più: egli dovrà individuare, sulla base dei criteri di collegamento forniti dalle norme di diritto internazionale privato, quali discipline verranno presumibilmente applicate al contratto per tutte le ipotesi -e sono potenzialmente infinite- in cui il contratto stesso non richiami espressamente alcuna legge applicabile.

Maggiori saranno l’intuito e l’impegno del professionista nell’ipotizzare situazioni di conflitto tra i contraenti, maggiori saranno i vantaggi sia nell’ottica di tutela delle parti che, in quella più ampia, della pronta risoluzione delle immanenti problematicità legate all’internazionalizzazione degli scambi commerciali.

In tale prospettiva, di preminente interesse risulta altresì la scelta, in ambito contrattuale, delle modalità di risoluzione delle controversie, ovvero l’affidamento delle stesse ad arbitrato o alla giurisdizione del giudice ordinario.

 

Laddove le parti non dispongano di scegliere le forme dell’arbitrato internazionale mediante la stesura di un’apposita clausola compromissoria, le controversie che tra le medesime dovessero insorgere verranno senz’altro devolute alla giurisdizione ordinaria, con ogni nota conseguenza anche in tema di riconoscimento delle sentenze straniere ed esecuzione delle decisioni rese nell’ambito delle giurisdizioni nazionali.

Anche in tale caso, la sviluppata conoscenza delle fonti del diritto internazionale e di quelle nazionali risulterà fondamentale per prevedere, all’interno del contratto, la determinazione pattizia del foro competente. In caso contrario, la determinazione della giurisdizione spetterà, in assenza di una disciplina unitaria a livello sovranazionale, alle norme di diritto internazionale privato dei singoli stati, ciò determinando –a scapito della chiarezza e della determinabilità delle conseguenze- possibili sovrapposizioni di giurisdizioni competenti, laddove sussistenti più criteri di collegamento con la vicenda contrattuale.

Sulla base delle richiamate considerazioni, risulta quindi di fondamentale importanza l’auspicabile preveggenza del professionista nell’individuazione delle potenziali problematiche legate all’esecuzione del contratto e una grande -ma assennata- immaginazione nell’individuare le infinite varietà di combinazioni che la stesura dei patti può permettere, nell’ottica preminente di determinare ex ante, con eccellente chiarezza, le sorti del contratto nelle proprie vicende fisiologiche che nelle criticità.

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