Un nuovo intervento normativo sulle regole della crisi d’impresa con l’obiettivo di affrontare le sfide economiche del new normal ai tempi del Covid-19 e degli effetti del conflitto ucraino. 

A cura dell'Avv. Gianfranco Arpea, Bankruptcy and Restructuring Partner at Ughi e Nunziante e Docente in area Lex & Tax


Un nuovo intervento normativo sulle regole della crisi d’impresa con l’obiettivo di affrontare le sfide economiche del new normal ai tempi del Covid-19 e degli effetti del conflitto ucraino.

Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”) ormai alle porte, arrivano nuovi e profondi cambiamenti della struttura e del testo delle regole della crisi d'impresa.

Di recente, il d.l. 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (“Decreto 118”)[1], era intervenuto disponendo in sintesi:

  • il rinvio della piena entrata in vigore del CCII, anche per adeguarne gli istituti alla Direttiva Insolvency;
  • il rinvio dell’entrata in vigore del Titolo II del CCII, contenente la disciplina delle c.d. misure di allerta;
  • l’introduzione dell’istituto della composizione negoziata della crisi;
  • l’introduzione collegata dell’istituto del concordato liquidatorio semplificato;
  • modifiche alla Legge Fallimentare con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal CCII.

Sono giunti al termine i lavori di adeguamento degli istituti del CCII alla Direttiva Insolvency. Il Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 ha infatti approvato lo schema di decreto legislativo recante “Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023“.

Lo schema di decreto interviene su quattro pilastri:

  • le misure di allerta precoce e accesso alle informazioni;
  • i quadri di ristrutturazione preventiva;
  • le procedure di esdebitazione e le interdizioni;
  • l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

La prima e più rilevante delle modifiche riguarda le misure di allerta che lo schema di decreto individua nel percorso della composizione negoziata della crisi e negli istituti di segnalazione all’imprenditore in difficoltà da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL e Agente della riscossione, così come la piattaforma telematica della composizione negoziata). Nella nuova formulazione non sono invece più previsti gli indicatori della crisi, né l’intervento del Pubblico ministero.

Nascono i quadri di ristrutturazione con l'obiettivo di implementare le procedure che consentono di preservare il valore aziendale e i livelli occupazionali. Il principale oggetto di intervento è costituito dalla normativa sul concordato preventivo in continuità aziendale, risultando solo marginali i ritocchi al concordato meramente liquidatorio e a quello con assuntore. In generale, le modifiche mirano a garantire maggiore flessibilità per l’imprenditore, a valorizzare il consenso dei creditori e a rendere più efficiente e rapido il processo di ristrutturazione con uno snellimento del ruolo del tribunale.

In particolare, sono intervenute modifiche alle regole di funzionamento del concordato preventivo: l'imprenditore potrà proporre il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma. La continuità aziendale mirerà a tutelare l'interesse dei creditori e a preservare i livelli occupazionali, senza prevedere limiti o soglie minime. I creditori potranno essere soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. Cambiano le maggioranze e di distribuzione dell’attivo concordatario con l'affiancamento alla regola della priorità assoluta quella della priorità relativa.

La disciplina su esdebitazione e interdizioni, già presente nel CCII e conforme alla Direttiva Insolvency, prevede ora il venir meno delle cause di ineleggibilità derivanti dalla procedura di liquidazione giudiziale.

In prospettiva, tenuto conto delle misure d'allerta, resta centrale l'importanza di assetti organizzativi adeguati a rilevare e prevenire tempestivamente una crisi d’impresa, qualunque sia la sua dimensione.

Le linee guida sono da tempo tracciate:

  • l’attenzione degli imprenditori dovrà rivolgersi innanzitutto al potenziamento dei sistemi di controllo interni, qualora già vi siano, o alla loro creazione secondo criteri precisi;
  • gli organi di controllo interni “classici” (sindaci e revisori contabili) dovranno esaminare le effettive capacità aziendali di produrre flussi di cassa adeguati, cioè dovranno calcolare l’ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte dall’impresa in un anno (valore pari alla differenza tra tutte le entrate e tutte le uscite generate nel periodo)[2];
  • accanto a un costante monitoraggio dei flussi di cassa, sarà indicativo dello stato di salute aziendale il puntuale pagamento dei debiti, di natura retributiva, fiscale e previdenziale ad esempio. Passività di questo genere, infatti, sono un’esternazione evidente di una situazione di difficoltà nell’assicurare la continuità operativa;
  • per valutare l’incidenza di valori negativi saranno utili strumenti di gestione e controllo anticipato dei flussi monetari (il budget di tesoreria, per citare il più noto), grazie ai quali sarà possibile ottenere un prospetto dinamico delle entrate-uscite, dei livelli di liquidità anche nel breve e brevissimo periodo, permettendo così di ricorrere tempestivamente a fonti sostitutive di finanziamento.

Ciò che emerge da un esame organico della modifica del CCII è la necessità di un sistema interno in grado di trasmettere informazioni significative sullo stato di salute dell’impresa, dal livello di base a quello apicale della piramide aziendale.

Non parliamo solo di un incremento delle responsabilità in capo agli amministratori e al collegio sindacale, ma di una stretta collaborazione tra i controlli “di primo livello” e quelli apicali, ai quali giungeranno informazioni basate principalmente su dati sintetici di tipo economico-finanziario.

Tantissimi sono infatti i dati che possono venire intercettati dai “responsabili di linea”, che costituiscono la base della piramide aziendale e che fino ad ora sono stati trascurati dalle valutazioni economiche. L’insieme delle informazioni tecniche può diventare uno strumento centrale nella valutazione complessiva dello stato di salute di un’impresa.

Perciò sarà utile raccogliere dati riguardanti la diminuzione degli ordini, le giacenze obsolete, i cali nella produzione, le eccedenze di magazzino, poiché questi sono spesso la causa di squilibri di bilancio. A questo riguardo, una risposta per le imprese potrebbe venire dai sistemi di information technology, utili alla raccolta, catalogazione e analisi di questi imponenti flussi informativi.

La gestione di questi flussi può essere una risorsa doppiamente utile: sia per adeguarsi alla nuova disciplina della crisi, sia per fronteggiare le nuove esigenze dei mercati e della concorrenza.

Per imprese di piccole dimensioni questa “riconversione” può comportare dei costi significativi.

Il vantaggio però è evidente. Se la classe imprenditoriale doterà la propria azienda di assetti organizzativi aggiornati e utili alla rilevazione tempestiva di situazioni di crisi, il sistema economico intero ne beneficerà, evitando o, comunque, arginando le pesanti ricadute sul tessuto sociale registrate negli ultimi anni.


[1] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021, n. 202, in vigore dal 25 agosto 2021 e oggetto di integrazioni e modifiche per effetto della L. 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152.

[2] Attraverso l’utilizzo di un valore “dinamico” (il c.d. cash flow) si riuscirà a monitorare la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo, individuando immediatamente problemi che possano compromettere la continuità aziendale, anche ben oltre il semestre previsto dalla norma.

Ultima modifica il 06/04/2022