A cura dell'Avv. S. Mecca, Docente in area Legale

In questo periodo di emergenza sanitaria, particolare problematica è connessa al corretto svolgimento della giustizia e, soprattutto, delle udienze. In ambito tributario, all’inizio dell’emergenza, era stata auspicata, proprio per consentire la presenza delle parti nelle udienze, la concreta attuazione della disposizione per il rito a distanza, prevista già dall’art. 16 del decreto-legge n. 119/2018 sul processo tributario telematico. Incredibilmente però, mentre ad esempio negli altri processi (penali e civili) già dal primo lockdown era stato possibile svolgere da remoto le udienze, nel processo tributario (nonostante la normativa lo prevedesse da ben due anni) si era assistito ad una stasi dei procedimenti.

 

Il decreto ristori

Sul punto è intervenuto il recente decreto ristori (n. 137/2020) che all’articolo 27 disciplina la gestione dello svolgimento delle udienze tributarie nel nuovo periodo emergenziale. E’ prevista, in sostanza, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 (attualmente fissata per il 31 gennaio 2021 ma verosimilmente oggetto di proroga), una serie di misure per evitare la presenza fisica delle parti nelle aule di giustizia. In particolare, viene autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, secondo la rispettiva competenza. Tale decisione deve essere comunicata almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, almeno tre giorni prima della data fissata per la trattazione, l'avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Nel caso di svolgimento dell’udienza secondo questa modalità, verrà dato atto a verbale di come sia stata accertata l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni prima della data fissata per la trattazione. Qualora sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Se la data già fissata non consente il rispetto dei termini, occorrerà rinviare la controversia a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In sostanza anche se una parte ritenga necessaria l’udienza pubblica, nella maggior parte dei casi (non potendosi svolgere l’udienza da remoto, altrimenti sarebbe stata già fissata) si procederà comunque con trattazione scritta.

Modalità di svolgimento delle udienze da remoto

Lo scorso 16 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (ed entrato in vigore lo stesso giorno) il decreto del dipartimento delle Finanze datato 11 novembre 2020 sulla video-udienza nel processo tributario. Il provvedimento individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza. In sostanza, è previsto che tali udienze si svolgano a distanza, mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business, che ha già passato il vaglio del Garante per la privacy. I collegamenti sono effettuati tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del MEF, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici. La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

Come spiega il provvedimento, la decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza sarà comunicata alle parti tramite Pec. Prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invierà una seconda comunicazione all’indirizzo Pec delle parti con il link per partecipare all’udienza a distanza. Il link è diverso per ogni udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, tranne che all’eventuale difensore delegato. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti.

 

Problemi pratici

Se pur la norma ed il MEF siano intervenuti per disciplinare le udienze da remoto, vi è da dire che, allo stato attuale, nel processo tributario non è tecnicamente possibile svolgere l’udienza telematica sia per mancanza di strumenti informatici nelle singole commissioni tributarie, sia per l’effettivo utilizzo da parte del personale addetto. Perciò occorrerà procedere con la trattazione scritta, fino alla concreta attuazione del decreto del direttore delle finanze. Tuttavia questa obbligatorietà del contraddittorio scritto rischia di contrastare con i principi regolatori del giusto processo (articolo 111, comma 2, della Costituzione), del diritto di difesa (articolo 24) e dei diritti fondamentali previsti dalla Cedu (articolo 6 paragrafo 1): le parti dovrebbero avere sempre la possibilità di esporre oralmente, ove lo ritengano, le loro ragioni, in contraddittorio, e con la garanzia procedurale dell’interlocuzione diretta con il giudice, senza che possano frapporsi ostacoli alla possibilità delle parti di ottenere una revisione, in fatto e diritto, della decisione. Infatti, è proprio con la discussione orale che si riesce a far comprendere ai giudici la propria posizione e ad insistere sull’accoglimento delle proprie istanze. Si spera, pertanto, che la norma venga attuata in tempi ristretti. Senz’altro, con la definizione della video-udienza, e nel momento in cui la stessa sarà effettiva, verrà a definirsi il processo tributario telematico nel suo complesso, fondato su tre pilastri: la firma digitale (già in corso di distribuzione ai giudici), la sentenza digitale, che partirà «a regime» il 1° dicembre nelle commissioni di Roma e del Lazio e nel resto d’Italia dal 1° giugno 2021, e il provvedimento giurisdizionale digitale (Pgd), come ad esempio la sentenza, varato nei giorni scorsi con decreto del Mef.

 

Questi ed altri temi sono affrontati nel Master in Diritto Tributario e Contenzioso.

 

Ultima modifica il 18/12/2020

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