Vendendo il vostro prodotto, quanta attenzione prestate alla sua consegna? Sembra una domanda di poca importanza, ma le decisioni in merito alla consegna comportano implicazioni che incidono molto su un’impresa che vende (o rivende) beni.

 

A cura dell'Avv. Matteo Ghidini, partecipante dell'Executive Master in Giurista d'Impresa & General Counsel.


Vendendo il vostro prodotto, quanta attenzione prestate alla sua consegna? Sembra una domanda di poca importanza, ma le decisioni in merito alla consegna comportano implicazioni che incidono molto su un’impresa che vende (o rivende) beni. Per quest’ultima, curare i dettagli inerenti alla consegna della merce può risultare di fondamentale importanza soprattutto se venditore e acquirente sono particolarmente distanti tra loro (magari anche situati in Stati diversi, pertanto sottoposti a ordinamenti giuridici e prassi differenti da quelle locali).

Nel pattuire le condizioni alle quali vendere un bene, l’ago della bilancia a volte può essere proprio la consegna ed i suoi costi; questo aspetto può risultare addirittura di vitale importanza per quelle imprese che hanno margini di guadagno limitati.

Invero, concepire la consegna come bianco o nero, cioè semplicemente da porre a carico di chi vende o di chi compra in modo rigido e con riferimento ai soli costi, può fare la differenza tra un buon affare, un pessimo affare, o addirittura la perdita del partner commerciale, spinto dalle condizioni di vendita ricevute a cercare altri fornitori.

La consegna dovrebbe invece essere concepita come un aspetto dal carattere poliedrico, che tocca problematiche delicate: non solo quella più immediata del costo, ma anche il rischio sotto il quale viaggia la merce e gli obblighi a carico delle parti. 

Molte imprese commerciano non considerando tali aspetti; altre invece li determinano in modo approssimativo, adottando terminologie arcaiche, non più in uso, oppure frutto di prassi commerciali locali, che pertanto potrebbero non essere conosciute dal partner commerciale, oppure avere per quest’ultimo un significato diverso (o comportare addirittura obblighi diversi!).

Per ovviare a tali problematiche e garantire una terminologia specifica riconosciuta unitariamente in tutto il mondo, è intervenuta l’International Chamber of Commerce di Parigi[1] (ICC).

A partire dal 1923, al fine di rendere più facile il commercio internazionale, la ICC iniziò prima a studiare la terminologia adottata da 13 Paesi, poi via via da più Paesi sino ad arrivare al 1936, anno in cui vennero pubblicate le regole Incoterms nella loro prima versione.

L’incremento del trasporto ferroviario, la crescita del trasporto aereo e l’avvento del commercio tramite container furono alcune delle novità che portarono la ICC nel corso degli anni a rivedere, modificare e migliorare le regole Incoterms, proprio sulla base delle nuove esigenze commerciali.

Ad oggi, l’ultima versione di tali regole è costituita dagli Incoterms 2020, ed è contenuta nella pubblicazione n. 723 della ICC.

Con riferimento agli Incoterms, in questo articolo vedremo:

  1. cosa sono (e cosa non sono);
  2. come e quando si applicano;
  3. accorgimenti pratici.

Cosa sono (e cosa non sono) le regole Incoterms

Con l'espressione Incoterms si indicano gli INternational COmmercial TERMS; sono costituiti da undici termini, di tre lettere ciascuno, da utilizzare nei contratti di acquisto e vendita di beni, non solo a livello internazionale, ma anche nel mercato domestico.

Tali termini devono (su scelta delle parti) essere utilizzati solo nel contratto di compravendita: gli Incoterms non si riferiscono al rapporto tra venditore/acquirente e vettore, che sarà regolamentato dall’autonomo contratto di trasporto.

Sono, pertanto, un set di regole di interpretazione dei termini di consegna delle merci, che hanno finalità di normare obblighi, rischi e costi.

Questi ultimi non sono solo circoscritti al trasporto in senso stretto, ma anche a tutto ciò che ad esso è legato (si pensi per esempio all’imballo dei prodotti, al carico/scarico merce ecc.).

Per quanto attiene agli obblighi, le regole in parola definiscono chi (tra le parti della compravendita) si farà carico dell’organizzazione del trasporto, chi provvederà all’assicurazione dei beni, chi agli adempimenti doganali (se sussistenti), ecc.

Da ultimo, ma non per ordine di importanza, vi è il rischio. In pochi valutano attentamente questo aspetto, che è forse il meno evidente (rispetto agli altri due appena trattati), ma è quello che può comportare le conseguenze peggiori in caso di problematiche.

Si anticipa, ma verrà spiegato meglio in prosieguo, che le regole Incoterms non sono inerenti al passaggio di proprietà dei beni, ma al momento in cui si trasferirà (con la consegna) il rischio dal venditore all’acquirente.

Precisato cosa sono tali regole elaborate dall’International Chamber of Commerce di Parigi, è opportuno specificare cosa non sono. Sovente infatti si tende a confondere, in primo luogo, il momento in cui si verifica la consegna dei beni (ed il conseguente passaggio del rischio) con il momento in cui avviene il passaggio di proprietà. Nulla di più sbagliato.

Gli Incoterms non toccano aspetti quali il passaggio di proprietà dei beni; non regolamentano prezzo, sanzioni, tariffe, forza maggiore, foro competente per le controversie e legge con la quali dirimerle; non sostituiscono il contratto di vendita né dettano le caratteristiche dei beni compravenduti; non riguardano le modalità di pagamento e nemmeno la regolamentazione di diritti di proprietà intellettuale.

Come e quando si applicano le regole Incoterms

Passiamo ora agli undici termini elaborati dalla ICC. Nella bibliografia del presente elaborato vengono indicate alcune fonti che trattano nel dettaglio[2] [3] ogni singolo termine e ad esse si rinvia a tal fine, volendo in questa sede far riflettere sulle meccaniche di utilizzo degli Incoterms e sui conseguenti vantaggi ad esso legati.

Di seguito uno schema, trattato dal sito istituzionale della ICC di Parigi, da analizzare in uno alle regole complete dettate per gli Incoterms 2020 con la pubblicazione n. 723 della ICC.

 

Gli undici termini sono divisibili per gruppi, all’interno dei quali via via si cumulano le obbligazioni in capo al venditore: Ex Works (gruppo E, franco magazzino), Free (gruppo F, Franco), Cost o Carriage (gruppo C, costo o trasporto), Delivery (gruppo D, consegna).

  • Ex Works è un unico termine, non un vero e proprio gruppo. Con questo termine di resa, tutto (obblighi, costi e rischio) grava sull’acquirente, che troverà i prodotti presso i locali del venditore[4].
  • Il gruppo F, individua invece regole da applicarsi alla partenza della merce: il venditore assume l’obbligo di consegnare la merce in un determinato luogo concordato (trasporto principale non pagato).
  • Il gruppo C prevede anch’esso regole alla partenza, tuttavia in questi termini il venditore si assume l’obbligo di stipulare un contratto di trasporto sostenendone il relativo costo (sino ad un determinato luogo o porto che viene indicato dopo la lettera C), pertanto con trasporto principale pagato. In questo gruppo viene imposto al compratore di prendere fisicamente possesso della merce a destino, poiché il venditore si accorda con il vettore per il trasporto della merce fino a destinazione: se a destinazione l'acquirente non prenderà il possesso fisico dei beni dal vettore, il venditore potrebbe risponderne a quest’ultimo, in virtù del contratto di trasporto.
  • Il gruppo D racchiude invece regole all’arrivo. In totale contrapposizione con il gruppo E, le regole “Delivery” sono le più gravose per il venditore, il quale si carica di tutti i rischi e le spese legate al trasporto sino a destinazione. Passando dal “gruppo” E al gruppo D andiamo pertanto a gravare progressivamente il venditore di obblighi, costi e rischi.

Semplificando ancor di più rispetto alla precedente immagine realizzata dalla ICC, con solo riferimento alla ripartizione degli obblighi si riporta la seguente tabella esplicativa, da leggere ponendosi nell’ottica del venditore.

Le regole possono esse divise anche in due macro gruppi, a seconda del tipo di trasporto: vi sono invero norme applicabili solamente quando il trasporto avviene su acque interne o marittime (FAS, FOB, CFR, CIF) mentre le altre trovano applicazione quando parzialmente il tragitto prevede trasporto via mare.

Definite cosa sono, cosa non sono e quali sono le regole Incoterms, passiamo ora alle modalità con le quali utilizzarle. Come sopra indicato, i termini di resa non sostituiscono il contratto di vendita, ma lo vanno ad integrare grazie alle loro caratteristiche.

Da ricordare che, essendo tale set di regole applicabile solo se espressamente richiamato nel contratto di vendita, qualora le parti non vi facciano ricorso, in caso di controversie queste verranno risolte considerando leggi, usi e consuetudini in vigore di volta in volta nei singoli Paesi.

Invero, essendo facoltativo il ricorso a tali clausole, è necessario che nel negozio giuridico venga inserito il termine di resa secondo il seguente schema:

regola scelta -  luogo di partenza o destinazione all’arrivo – riferimento agli Incoterms[5]

Esempio: CIF Shanghai port (China) as per Incoterms 2020 ICC.

In tale caso, il venditore stipulerà un contratto di trasporto sostenendone il relativo costo sino al porto indicato dopo la regola; beneficerà del passaggio del rischio al porto di partenza (il trasferimento del rischio avviene quando la merce è caricata a bordo della nave), ma pagherà l’assicurazione per il trasporto marittimo.

Indicare l’anno della versione Incoterms richiamata può risultare superfluo, tuttavia è fondamentale in quanto permette con massima certezza di individuare lo specifico pacchetto di termini di resa, non dando adito a fraintendimenti e/o interpretazioni dovuti alle varianti delle regole in corso rispetto alle previgenti versioni delle stesse.

Accorgimenti pratici

Concludiamo con alcuni accorgimenti da adottare nell’operare con gli Incoterms.

È d’obbligo spendere preliminarmente qualche parola sul già citato avvento del container. Quest’ultimo ha fatto venire meno l’esigenza di utilizzare i termini marittimi: risulta infatti impossibile consegnare la merce stipata in container lungo il bordo della nave o a bordo della stessa. Invero, il container viene posizionato nella container yard sita presso il porto. Ne discende l’importanza di utilizzare i sette termini multimodali per i prodotti lavorati, lasciando alle commodities l’ambito di operatività dei quattro termini marittimi.

Proseguendo negli accorgimenti operativi, è necessaria chiarezza. Evitare termini non aderenti all’effettiva esecuzione del contratto. Un esempio semplice: se contrattualmente si prevede la resa EXW, il venditore non dovrà ingraziarsi il proprio partner organizzando spedizioni ecc: il contratto va adempiuto per come concordato, altrimenti si pattuisce un termine di resa effettivamente consono alle esigenze di entrambe le parti. Può parere assurdo, ma pratiche di questo tipo sono purtroppo all’ordine del giorno. È quindi necessario scegliere il termine di resa adatto alla modalità di trasporto che verrà utilizzata realmente ed agli effettivi obblighi assunti.

Proseguendo, è opportuno usare i termini di resa qui trattati anche nel commercio locale, proprio perché chiari e puntuali nel determinare tutto il necessario per la consegna.

È importante coordinare anche il termine di resa con altri aspetti contrattuali, come ad esempio la forma di pagamento; si avrà modo di parlare dei pagamenti in un apposito successivo articolo, limitandosi ora a precisare che, se si esporta, il mancato coordinamento tra metodo di trasporto e forma di pagamento può ledere la sicurezza del pagamento; invece, dal lato dell’importatore, si può rischiare di essere obbligati a pagare (o di avere già pagato!) merce non conforme a quella ordinata!


[1] Fondata nel 1919, “è l’organizzazione privata rappresentativa sul piano mondiale di tutti i settori imprenditoriali, fondata con lo scopo di favorire i commerci tra Paesi diversi con l’elaborazione di norme, regole e guide di riferimento”, pag. 45 “Pagamenti Internazionali” – A. Di Meo, ed. 2018, Wolters Kluwer.

[2] https://www.iccitalia.org/incoterms/

[3] https://www.sace.it/education/dettaglio/incoterms-2020-cosa-sono-e-quali-sono-le-novità

[4] Sono previste due varianti, ininfluenti sul passaggio di rischi e responsabilità, sempre a carico dell’acquirente per l’intero trasporto: loaded (caricato) e customs clearance (sdoganato). È doveroso ricordare che “nell’adozione di varianti ad un Incoterms, è necessario che, nel contratto, esse indichino chiaramente la ripartizione di costi e rischi, per evitare ogni diversa interpretazione”, pag. 57 “Pagamenti Internazionali” – A. Di Meo, ed. 2018, Wolters Kluwer.

[5] Es. inserendo apposita espressione “as per Incoterms® 2020 ICC”.

Ultima modifica il 06/04/2022