Nel 2009 è stato introdotto nell’ordinamento italiano uno strumento giuridico che facilita la nascita di collaborazioni durature tra le imprese di piccole e medie dimensioni: il contratto di rete.

A cura del Dott. Francesco Licata, Trainee di EXP Legal.


Nel 2009 è stato introdotto nell’ordinamento italiano uno strumento giuridico che facilita la nascita di collaborazioni durature tra le imprese di piccole e medie dimensioni: il contratto di rete. La particolarità di questo istituto risiede nel fatto che in tali aggregazioni le aziende partecipanti mantengono una propria autonomia e non vanno a costituire una nuova organizzazione, come ad esempio avviene per i consorzi.
Il contratto di rete è uno strumento giuridico regolamentato principalmente dal decreto legge 5/2009 e da norme successive che hanno integrato la materia. A tale istituto ricorrono le PMI al fine di accrescere la loro competitività sul mercato, in una o più attività rientranti nell’oggetto sociale. Il contratto di rete può essere redatto sotto forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o firmato digitalmente. Inoltre, una volta stipulato, le aziende che vi hanno aderito sono tenute all’iscrizione dello stesso presso il Registro delle Imprese. 

LA STRUTTURA

La definizione di contratto di rete trova riferimento nella disposizione normativa di cui all’art. 3 co. 4-ter del decreto legge 5/2009, il quale lo definisce come lo strumento con il quale

[…] più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa […].”

Ne consegue che, dal punto di vista soggettivo, tale contratto si riferisce a due o più soggetti, purché rientrino nella definizione giuridica di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c.. Possono quindi stipulare un contratto di rete le imprese di qualsiasi dimensione, commerciali, agricole e artigiane. L’unico requisito richiesto dalla legge è l'iscrizione al Registro delle Imprese. Si segnala, di conseguenza, l’esclusione dal contratto di rete di tutti i soggetti che non siano imprenditori, quali ad esempio i professionisti, gli enti di ricerca, le università e le associazioni di categoria. In relazione a ciò, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore al fine di estendere l’applicabilità della normativa anche a quest’ultimi.
Dal punto di vista oggettivo, invece, questo istituto giuridico risulta strumentale a tutti gli imprenditori che decidono di obbligarsi a collaborare tra di loro al fine di realizzare progetti, obiettivi e programmi comuni. Pur mantenendo la propria autonomia, le imprese che ricorrono a tale tipologia contrattuale attuano lo scambio di prestazioni di natura tecnica, industriale e commerciale.

LE TIPOLOGIE

Il contratto di rete può essere stipulato secondo due forme differenti: il contratto di rete-soggetto e di rete-contratto.
Iniziando la nostra analisi da quest’ultima tipologia contrattuale, è possibile affermare che la rete-contratto viene stipulata tra imprese allo scopo di condividere obiettivi comuni, senza dar luogo ad un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle aziende contraenti. Tale contratto viene stipulato ai fini dello svolgimento di un’attività perlopiù interna, in quanto la rete non sarà dotata di una soggettività giuridica autonoma. Le disposizioni contrattuali potranno eventualmente prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune. 

Il contratto di rete-soggetto, invece, viene stipulato al fine di conferire allo stesso un’autonoma soggettività giuridica. In questo caso la rete può quindi svolgere attività e assumere obblighi anche nei confronti di terzi ed è un soggetto tributario attivo e passivo. La rete-soggetto prevede la necessaria istituzione di un fondo patrimoniale comune, nonché la nomina di un organo comune incaricato dell’esecuzione del contratto. 
Descrivendo brevemente l’organo comune ed il fondo patrimoniale, possiamo definire il primo come uno strumento di governance ispirato al tipico organo esecutivo disciplinato dal codice civile, ovvero il Consiglio di Amministrazione nelle società di capitali. Qualora fosse istituito tale organo, le parti sono chiamate a specificare all’interno del contratto di rete le seguenti informazioni: i poteri di rappresentanza dell’organo comune, la durata dell’incarico, le norme sul funzionamento e la composizione di tale ufficio, il quale può essere costituito sia da un unico soggetto che da una pluralità di membri in rappresentanza dei partecipanti alla rete.

Come si è appena accennato, in mancanza di una disciplina chiara ed esplicita circa le competenze e le modalità di funzionamento dell’organo comune, si richiede quindi alle parti di chiarire tali aspetti all’interno del contratto di rete.
La definizione di ciò diviene quindi cruciale, considerato che l’organo comunque avrà il compito di garantire la corretta esecuzione del contratto di rete, garantendo il mantenimento dell’equilibrio degli interessi delle imprese ed evitando che quelle più forti possano abusare della loro eventuale forza contrattuale. Nel caso in cui l’organo comune non sia previsto dal contratto, l’esecuzione del programma di rete verrà gestita direttamente dalle parti, nei modi liberamente convenuti dalle stesse.
L’organo comune non è responsabile nei confronti dei terzi dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto: gli effetti degli atti compiuti dallo stesso si producono in capo alle imprese mandanti.

Il fondo patrimoniale invece, trova una definizione normativa all’interno dell’art. 2447 bis c.c., il quale dispone che tale patrimonio debba essere “destinato in via esclusiva ad uno specifico affare”.
I contributi conferiti dalle imprese nel fondo patrimoniale potranno essere costituiti sia da beni materiali (come somme di denaro, macchinari e immobili), sia da beni immateriali (come marchi e brevetti), purché il valore del conferimento sia determinato sulla base di criteri chiari ed espressi. La costituzione di un fondo patrimoniale permette inoltre alle imprese di realizzare così una separazione contabile dei beni conferiti, mantenendone nel contempo la titolarità. 

 

LE FINALITÀ

Considerate le caratteristiche appena esaminate, il contratto di rete risulta quindi uno strumento idoneo al raggiungimento di diversi obiettivi aziendali. Infatti, in primo luogo può essere utilizzato al fine di ottenere l’aggiudicazione di appalti pubblici, così come previsto dal decreto legge n.189/2012, il quale permette alle reti di concorrere all’aggiudicazione nell’affidamento dei contratti pubblici.
Una seconda finalità altrettanto importante, che può essere raggiunta attraverso la formazione di una rete di imprese, riguarda il raggiungimento degli obiettivi di internazionalizzazione aziendale. Tale intento può essere infatti facilitato attraverso la partecipazione della rete a bandi promossi sia dai paesi di destinazione, sia da enti nazionali, ma anche attraverso l’implementazione e lo sviluppo comune di piani di marketing e commerciali per introdurre le imprese nel mercato di destinazione.

Ultima modifica il 30/06/2022