I principi di verità e correttezza

Il bilancio di esercizio ha una valenza centrale nella vita della società. Esso serve non solo a stabilire se nel periodo si è avuto un utile od una perdita, con tutte le relative conseguenze (come ad esempio: la possibilità di distribuire dividendi, o di acquistare azioni proprie, oppure la necessità di ridurre il capitale per perdite), ma è fondamentale ad una serie di altre finalità, come quella di stabilire il valore delle azioni da rimborsare ai soci recedenti, quella di rendere edotti i terzi dell’andamento della società, e, non ultima, quella di promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che avessero disamministrato1.

I canoni fondamentali per la redazione del bilancio sono rappresentati dai principi contenuti nel codice civile all’art. 2423 c.c.:

a) della verità;

b) della correttezza 

c) della chiarezza.

Si tratta di criteri che, applicati a concrete realtà di natura economica, non possono evidentemente avere la precisione dei modelli matematici, ma presentano dei margini, relativamente ampi, nei quali possono esser riconosciuti esistenti.

La ratio dell’art. 2423 c.c. (non modificato dalla recente riforma societaria introdotta dal D.Lgs.n. 6 del 2003) è quella di fornire un’informazione il più possibile chiara, completa e veritiera della situazione patrimoniale della società, non solo nell’interesse dei soci, dei terzi e della stessa società, ma anche della collettività nel suo insieme, interessata al regolare funzionamento degli organismi sociali nell’ambito della economia nazionale2L’altra funzione del bilancio, strettamente collegata con la prima, è quella della misurazione dell’utile: la coordinazione fra la precisione ed i limiti di valutazione mira ad evitare la distribuzione ai soci di utili fittizi e, quindi, a rendere concretamente operante il divieto disposto dall' art. 2433, secondo comma, c.c. è, dunque, la funzione di oggettiva informazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio3La violazione delle prescrizioni in materia, in quanto norme cogenti, integra gli estremi dell’azione di nullità. 

Nel presente lavoro, si analizzeranno i principi di verità e correttezza per la redazione del bilancio:

  • il primo concetto di verità va interpretato nel senso di una conformità a ragionevolezza e obiettività, in contrapposizione a criteri ispirati a “politiche di bilancio” che comportino significative sopravvalutazioni o sottovalutazioni;
  • il secondo principio di correttezza è funzionale a quello della verità ed implica il rinvio a quei “corretti principi contabili” che sono stati elaborati nel tempo, e sempre aggiornati, dalle associazioni professionali, come l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ma anche e soprattutto a livello internazionale4.

L’ultima nozione di chiarezza si riferisce al modo in cui il bilancio “deve essere redatto”, lasciando aperto il dubbio5 se esso costituisca un requisito autonomamente richiesto o sia invece funzionale al requisito della verità; intesa nel primo senso, la sua mancanza può inficiare un bilancio che sia, ancorché non chiaro, tuttavia veritiero nei risultati che esprime (chi potrebbe soffrirne non sarebbe, dunque, la rappresentazione del “risultato economico”, ma eventualmente la sola modalità di rappresentazione della “situazione patrimoniale e finanziaria” della società). Per quanto riguarda la rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società, occorre che i valori contabili attribuiti ai beni compresi nelle diverse poste siano determinati in modo da esprimere un "quadro fedele" di detta situazione, e da non alterare la misura degli utili conseguiti e delle perdite sofferte. Il legislatore ha pertanto stabilito i criteri di valutazione che devono essere osservati per la determinazione del valore dei beni, ed ha posto, come principio cardine della redazione del bilancio d’esercizio, la regola per cui “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività” (art. 2423 bis, primo comma, n.1): ed infatti la valutazione dei beni dell’attivo è solitamente ispirata al criterio della loro iscrizione del costo di acquisto o di produzione6Tale scelta legislativa è fondata sull’idea che la misura del costo non è solo l’espressione di una spesa, ma indica anche il valore di funzionamento che l’imprenditore ha attribuito al bene nella prospettiva del suo inserimento e della sua utilizzazione nella organizzazione aziendale. Non è quindi ammessa l’indicazione di un valore di (ri)vendita ovvero di liquidazione volontaria o forzata e non è neppure ammessa la rivalutazione economica, in conseguenza dell’accresciuto valore dei beni nel mercato né la rivalutazione monetaria in conseguenza dello svilimento della moneta. Solo quando è consentito da leggi speciali, è possibile tenere conto della svalutazione della moneta, procedendo ad una rivalutazione dei cespiti secondo i coefficienti di volta in volta prescritti dal legislatore7.

Il tenore letterale dell'articolo 2423, secondo comma, c.c., che lega la chiarezza alla redazione del bilancio, e la verità e la correttezza al risultato ottenuto con essa, sembra confermare l’interpretazione secondo cui la chiarezza attiene all’aspetto esteriore del bilancio, in vista di una sua agevole leggibilità, mentre la verità riguarda il modo in cui valore è rappresentato da un dato certo, e la correttezza alle voci soggette a valutazione8E’ indubbio però che tale formula della “verità e correttezza” non voglia implicare un’esigenza, di per sé del resto concretamente impraticabile, di oggettiva verità dei dati esposti in bilancio9. Deve infatti osservarsi che tale espressione vuole corrispondere a quella del "quadro fedele" adottata nella IV direttiva comunitaria, attuata con il D.Lgs. n. 127del 1991, e che essa a sua volta, è derivata dal principio tradizionale nei sistemi anglosassoni che richiedono a true and fair view. In questo modo si intende affermare una duplice esigenza: quella di una rispondenza oggettiva della rappresentazione alle situazioni rappresentate e ai risultati conseguiti (true) e quella di un atteggiamento soggettivo ispirato a correttezza, lealtà e buona fede nell’operazione di rappresentazione (fair)10Nella formazione del bilancio vi sono operazioni da compiere che non consistono in un’attività di mero accertamento, ma consistono in una attività di valutazione. Rispetto a queste operazioni è difficile poter affermare con sicurezza che il risultato sia true. Diviene pertanto decisivo che l'atteggiamento soggettivo sia fair ossia effettivamente diretto alla realizzazione di un risultato true11Ne consegue che la formula “rappresentazione veritiera e corretta” dovrà comunque essere intesa come espressione di un’esigenza unitaria; e che, quando si tratta di valutazioni, l’accento dovrà essere posto sul profilo della correttezza. Può risultare logico, ed è infatti corrispondente alla tradizione anglosassone, che questo accento sul profilo della correttezza implichi nel caso concreto esigenze ulteriori o persino diverse rispetto a quelle individuate dal legislatore in via preventiva e generale. Infatti, attuando la direttiva, il legislatore ha previsto che si debbano fornire informazioni supplementari nell’ipotesi in cui quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti ed inoltre che, in casi eccezionali, si debbano disapplicare le regole legislative che si rivelino incompatibili con l'esigenza di una “rappresentazione veritiera e corretta”, così l'art. 2423, terzo e quarto comma, c.c.

Infine, il D.Lgs. n. 139 del 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4.9.2015, ha dato attuazione alla Direttiva europea 2013/34/UE “relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese”, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data12Per quanto concerne i principi di redazione del bilancio, con le modifiche apportate agli artt. 2423 e 2423 bis, è stata introdotta da un lato la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (sempre in presenza di una tenuta regolare delle scritture contabili) e dall'altro viene eliminato il riferimento alla funzione economica dell’elemento dell'attivo e del passivo a favore della sostanza dell’operazione e del contratto


1 Ferrara e Corsi, Gli Imprenditori e le società, Milano, 2006, p. 724.

2 Dezzani, Pisoni, Puddu, Il bilancio, Milano, 1996, p. 23.

3 Colombo, Il bilancio d'esercizio, in Tratt. Colombo, Portale, VII, 1, Torino, 1994, p. 52.

4 Ferrara e Corsi, Gli Imprenditori e le società, Milano, 2006, p. 724

5 Bussoletti, De Biasi, Società di capitali, Commentario, Torino, 2004, p. 986 ss.; Di Carlo, La riforma delle società, Torino, 2003, p. 802.

6 Auletta, Salanitro, Diritto Commerciale, XX ed., Milano, 2015, p. 228.

7 Salafia, Caratteri generali del bilancio e principi di redazione, in Soc, 1991, p. 1611

8 Quatraro, La clausola generale ed i princìpi di redazione del bilancio di esercizio, in RDoC, 1992, p. 717

9 Colombo, Il bilancio d'esercizio, in Tratt. Colombo, Portale, VII, 1, Torino, 1994, p. 63.

10 Piccoli, I principi contabili internazionali e la disciplina italiana in materia di bilancio alla luce della attuazione della quarta e settima direttiva Cee (D.Lgs. 9.4.1991, n. 127), in RDoC, 1991, p. 1047.

11 Perini, "Falso in bilancio" e violazione dei principi di redazione del bilancio di esercizio, in GP, 1994, II, p. 713.

12 Sottoriva, Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci, in Soc, 2015, p. 1061ss.


A cura di G. Vergara (partecipante del Master in Diritto Tributario e Contenzioso)


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