A cura di R. Colopi e C. Turconi (partecipanti in area Legale)

Il bilancio d’esercizio è un fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria e il risultato economico dell’impresa al termine di un periodo amministrativo. La sua redazione è prescritta, non solo nell'interesse dei soci, i quali sono tenuti a conoscere l'andamento e la situazione della loro società, ma anche e soprattutto nell'interesse dei creditori sociali a conoscere la consistenza del patrimonio della società, unica garanzia su cui essi possono fare affidamento. Al fine di garantire la capacità informativa del bilancio di esercizio e la tutela degli interessi permanenti, il legislatore civilistico ha regolamentato nel nostro codice civile la redazione del bilancio, ossia ne ha disciplinato la struttura, il contenuto e ha definito i metodi/criteri da seguire per la sua valutazione, da considerarsi obbligatori e non suscettibili di rilevanti ed arbitrarie modifiche (artt. 2423 -2435 c.c.). La disciplina civilistica di carattere generale è stata, però, profondamente e significativamente innovata dal D.lgs. 139/2015, attuativo in Italia della Direttiva 34/2013/UE. Difatti, le modifiche e le integrazioni non solo hanno coinvolto tutti gli aspetti del documento in esame, ma hanno introdotto norme del tutto nuove per la prassi contabile, finalizzate a riformare e semplificare la normativa che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio. Ai sensi dell’art. 2423 c.c., il bilancio di esercizio è costituito da quattro documenti:

  • Stato Patrimoniale e Conto Economico, documenti quantitativo-contabili;
  • Nota Integrativa, documento analitico-descrittivo;
  • Rendiconto Finanziario, documento finanziario introdotto dal D.lgs. 139/2015.

Lo Stato Patrimoniale, per sua struttura, mostra la tipologia degli impieghi di risorse e le fonti di finanziamento utilizzate per coprire il fabbisogno finanziario; il Conto economico evidenzia in modo dinamico le operazioni gestionali che hanno portato al risultato d'esercizio, vale a dire la capacità dell'impresa di far fronte agli impieghi assunti con i terzi e l'attitudine a generare flussi di cassa positivi; la Nota integrativa descrive e spiega i dati contenuti nei prospetti contabili ed integra ed amplia le informazioni contenute in essi, ad uso dei lettori e utilizzatori del bilancio; infine, il Rendiconto finanziario è un documento, per l’appunto finanziario, redatto al fine di riassumere tutti i flussi che hanno incrementato i fondi liquidi disponibili per la società e gli impieghi che, al contrario, hanno comportato un decremento delle stesse liquidità. Appare manifesto, dunque, che mediante un’analisi dettagliata delle varie voci dei documenti di bilancio sopra elencate, è possibile ricavare adeguate informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di un’impresa in funzionamento, cioè di un’impresa caratterizzata da una continuità operativa. A titolo esemplificativo:

  • dalla contrapposizione nel conto economico tra i ricavi e i costi è possibile valutare se l’impresa ha conseguito un utile di esercizio o una perdita;
  • dallo stato patrimoniale riclassificato è possibile individuare come sono state impiegate le risorse confluite nell’azienda da parte dei soci e da parte di terzi;
  • infine dalla predisposizione del rendiconto finanziario si possono ricavare informazioni utili per massimizzare il flusso di cassa generato dalla gestione aziendale.

Quanto detto sinora, non fa altro che rilevare e dimostrare la funzione più importante del bilancio d’esercizio, ossia essere un vero e proprio strumento di valutazione dell’azienda non solo per i soggetti interessati (soci, dipendenti, clienti, fornitori, etc.), ma soprattutto per il sistema creditizio (banche, istituti finanziari, assicurazioni e altri soggetti finanziari) ai fini della concessione di linee di credito, finanziamenti, mutui ed altre operazioni ordinarie e straordinarie volte a concedere all’azienda qualsiasi facilitazione di credito e/o assicurativa. È opportuno precisare, però, che, anche operando un’adeguata riclassificazione e analisi per indici, non sempre è possibile conseguire l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico di un’azienda. Questa aleatorietà è causata non solo da una profonda differenza tra bilancio civilistico e bilancio IAS/IFRS (principi contabili internazionali), ma altresì dall’introduzione del nuovo principio della prevalenza della forma sulla sostanza ex art. 2423 bis c.c. .

Quanto al primo punto, occorre precisare che nel bilancio civilistico le voci sono qualificate secondo la loro natura negoziale, non tenendo conto in alcun modo della loro destinazione finanziaria, pertanto la discrepanza, con il bilancio IAS/IFRS, non si riscontra unicamente nella qualificazione delle voci, ma anche per la loro classificazione. Difatti, al contrario del bilancio finanziario, il civilistico elenca prima le voci c.d. “fisse” e solo successivamente quelle “meno immobilizzate”. Ancora, nel bilancio redatto secondo i principi civilistici concorrono a formare reddito d’esercizio le perdite presunte, ma non gli utili sperati, ossia utili potenzialmente realizzabili; mentre nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali concorrono a formare reddito d’esercizio sia le perdite presunte che gli utili sperati, non realizzati ma che potrebbero verificarsi in futuro. Infine, il bilancio redatto secondo i principi civilistici si fonda sul principio del costo storico dei beni, secondo cui la società deve iscrivere nello stato patrimoniale il costo sostenuto per l’acquisizione o produzione dei beni da parte della stessa; contrariamente, il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali si fonda sul principio del costo di mercato dei beni, secondo cui la società deve valutare i beni secondo il valore di mercato, rilevando eventuali plusvalenze e minusvalenze sulle voci dello stato patrimoniale. Non può non rilevarsi che, in un regime inflazionistico come il nostro, ove il costo dei beni varia di anno in anno, il criterio del bilancio civilistico non rappresenterebbe la reale situazione economica di una società, dal momento che non permetterebbe di conoscere il valore corrente del patrimonio della stessa.

Quanto al secondo, ed ultimo punto, è necessario evidenziare che nel bilancio redatto secondo i principi civilistici le operazioni finanziarie sono rappresentate in base al diritto di proprietà; al contrario, nel bilancio IAS/IFRS le operazioni finanziarie sono rappresentate tenendo conto della sostanza economico-finanziaria dell’operazione. Al fine di comprendere la reale portata della questione, di seguito verrà esaminato un caso, quello di leasing finanziario, in cui si manifesta palesemente la problematica delle norme contrastanti.,  Come noto, il leasing finanziario (contratto tipizzato ex all'art. 1, comma 136 e ss. Legge n. 124/2017), è un contratto che consente ad un determinato soggetto, denominato utilizzatore, di poter usufruire di un bene strumentale alla propria attività, assumendosi tutti i rischi, dietro versamento di un canone periodico, di cui può acquisire la proprietà alla scadenza del termine pattuito. Se dovessimo procedere alla contabilizzazione del leasing finanziario secondo il metodo finanziario, il bene detenuto in leasing verrà iscritto nell’attivo del bilancio dell’utilizzatore, così nel conto economico affluiranno separatamente gli oneri finanziari, che generalmente decrescono con il decorrere del tempo, e gli ammortamenti, in genere calcolati ad aliquota costante.

Al contrario, applicando il metodo patrimoniale, il solo espressamente previsto dal Codice civile, il bene resterà iscritto nel bilancio della società di leasing (acquirente), mentre nel bilancio dell'utilizzatore saranno contabilizzati, nel conto economico, esclusivamente i canoni di leasing. Ne consegue che i canoni imputati nel conto economico, generalmente costanti, concorreranno per l'intero ammontare, comprensivo anche della componente finanziaria, alla determinazione della differenza tra valore e costi della produzione, mentre lo stato patrimoniale non includerà il costo del bene e neppure il debito verso la società di leasing, iscritto unicamente nella nota integrativa. Non vi è alcun dubbio, dunque, che il vero problema del metodo civilistico di contabilizzazione del leasing consista nell'assenza dei debiti, che dovranno essere ricercati nella nota integrativa al fine di ricostruire l'indebitamento totale in via extracontabile.

Alla luce di quanto sopra, emerge chiaramente che il divario tra bilancio civilistico e finanziario non fa altro che accrescere la volatilità dei risultati economici delle società. Di conseguenza, occorrerà sempre operare un’analisi critica, ma soprattutto dettagliata, dei documenti non solo contabili ma anche extracontabili, al fine di poter individuare e determinare l’effettiva situazione economica della società.


Questi ed altri temi sono affrontati nel Master in Giurista d'impresa di MELIUSform Business School.

Ultima modifica il 24/10/2019

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