A cura di Vincenzo Stuppia, Partner FLEXAD

Premesse generali

Il codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza approvato nel corso del 2019, ha portato a compimento un percorso normativo iniziato nel lontano 1998 con l’approvazione del T.U.F. ed ha riempito gli spazi creati dal legislatore con la riforma societaria del 2003 che, entrata in vigore nel gennaio 2004, aveva caratterizzato la nascita delle “nuove srl” non più quali piccole S.p.A. ma quali società personali che godevano del beneficio della responsabilità limitata.

Il Legislatore della riforma del 2003 concepì infatti l’organizzazione societaria delle piccole srl non più solo sulla base della dicotomia assemblea dei soci – organo amministrativo, ma consentì a che le attribuzioni amministrative fossero diversamente articolate sia in capo ai soci che in capo agli amministratori. Ad esempio fu consentito di dissociare il potere decisorio da quello rappresentativo, e fu lasciato ai soci la possibilità financo di attribuirsi particolari diritti. Tale ultima possibilità trova però l’inderogabile limite stabilito ex art. 2475 ultimo comma c.c. per il quale la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale sono in ogni caso riservate all’organo amministrativo.

In questo contesto si inseriscono le modifiche apportate dal D.lgs 14/2019 che, nel ribadire con chiarezza che la gestione dell’impresa spetta agli amministratori (2475 c.c.), impone agli stessi di compiere le operazioni necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale e di predisporre idonei assetti organizzativi amministrativi e contabili finalizzati anche (ma non solo) alla tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Novità poi tutt’altro che trascurabile è l’introduzione della responsabilità - prevista dal novellato art. 2476 c.c. - degli amministratori verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Non pochi commentatori hanno rilevato una probabile incoerenza tra la (forse pleonastica) affermazione di cui al 2086 c.c. comma 2, e l’impianto complessivo delle norme relative all’amministrazione delle s.r.l. Sebbene comunque a una superficiale analisi tale incoerenza sembra apparire insormontabile, recentemente si è affermata una soluzione interpretativa secondo  la  quale  la  disposizione aggiunta all’art. 2475 c.c. comporterebbe solo un ampliamento delle materie riservate agli amministratori ai quali quindi, andrebbe aggiunto il compito di predisporre gli idonei assetti organizzativi ed il dovere di attivarsi senza indugio per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale, mentre invece ai soci sarebbe  riservata  la scelta dell’idoneo strumento da adottare per il superamento della situazione di difficoltà con conseguente diversa e più ristretta perimetrazione dei diritti attribuibili ai soci ex art. 2468 c. 3 c.c.

Premesso quanto sopra in termini sistematici, di seguito cercheremo di delineare cosa in concreto occorrerà fare per predisporre gli idonei assetti organizzativi.

 

L’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Preliminarmente l’organo amministrativo dovrà individuare le funzioni interne necessarie al corretto svolgimento dell’attività di impresa, avendo cura di predisporre un adeguato flusso informativo che consenta all’assetto contabile ed amministrativo di predisporre idonei piani di impresa e quindi di rilevare tempestivamente le situazioni di crisi e di perdita della continuità aziendale.

A tal fine non sarà sufficiente predisporre procedure di allerta che si basino esclusivamente sulla mera valutazione di indicatori finanziari che evidenzino rischi di insolvenza, rendendosi al contrario necessario predisporre protocolli operativi e formalizzazioni di deleghe e responsabilità che consentano di monitorare il rischio di impresa secondo un approccio forward looking.

Sarà quindi necessario integrare il controllo di indicatori finanziari con strumenti di presidio di appositi indicatori gestionali che tengano in evidenza le eventuali difficoltà con il personalen dipendente, oppure le difficoltà nell’approvvigionamento di forniture importanti o la comparsa di concorrenti di successo.

Da tenere nel debito conto saranno anche le modifiche legislative intervenute nel settore in cui opera l’azienda oppure la presenza di procedimenti legali con rischi elevati di soccombenza. Occorrerà quindi predisporre un sistema di controllo di appositi indicatori di crisi che, diversi per azienda e settore merceologico, consentiranno di tempestivamente attivare idonei piani di emergenza volti al superamento della crisi ed al recupero della continuità aziendale. Rilevante sarà inoltre la tempestiva individuazione dei segnali di crisi sia perché è evidente che un assetto organizzativo è adeguato nella misura in cui sia in grado di intercettare anche i minimi segnali di crisi sia perché alla pronta rilevazione di tali segnali è collegato l’ottenimento delle misure premiali previste dall’art. 25 del CCI.

Il CCI sancisce il difetto di tempestività quando il debitore propone istanza di accesso ad una delle procedure oppure propone istanza di composizione della crisi trascorsi alternativamente sei o tre mesi da quando si verifichi uno dei seguenti accadimenti:

  • Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 gg per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 gg per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • Il superamento nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi degli indici elaborati ex art. 13 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

È di tutta evidenza come però a fronte della possibilità di prevedere cadenze minime temporali per i riscontri di carattere finanziario e patrimoniale, per altro previste anche dalla norma, risulta oltremodo complesso prevedere in linea generale una idonea previsione di temporalità per i controlli che tengano ad evidenza gli elementi indicatori della perdita della continuità aziendale.

Per tali ultimi, appare più opportuno preliminarmente rilevare gli elementi previsti sub A2 del principio di revisione ISA 570 per poi conseguentemente costruire un piano che consenta di fronteggiare adeguatamente gli elementi considerati e di risolverli o neutralizzarli per un periodo di tempo significativo pari ad almeno 12 mesi (Tribunale Milano Sezione Imprese, Decreto 1096 del 19 Aprile 2016).

 

Questi ed altri temi sono affrontati nei Master in Finanza di MELIUSform Business School.

Ultima modifica il 02/03/2020

Torna indietro