A cura di F. di Fiore (partecipante del Master in Giurista d'Impresa)

L'assicurazione è quel contratto aleatorio[1] con cui l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana[2]Si tratta di un contratto d'impresa, perché l'assicuratore deve per forza essere un istituto di diritto pubblico o una società per azioni, le cui caratteristiche sono disciplinate dal codice delle assicurazioni, che le assoggetta al controllo e alla vigilanza di un’autorità indipendente (l'IVASS)[3]L'assicurazione può essere divisa in due principali tipologie:

  • Assicurazione contro i danni

Nell'assicurazione contro i danni l'evento coperto da assicurazione è il danno prodotto da un sinistro (es. l'incendio della casa) e, ove l'evento si verifichi, l'assicuratore pagherà un indennità diretta a coprire la perdita economica conseguente[4]Elemento essenziale dell'assicurazione contro i danni è l'interesse dell'assicurato all'indennizzo, che deve essere presente al momento della conclusione del contratto e permanere per tutta la durata del rapporto[5]Alle assicurazioni contro i danni si applica il cosiddetto principio indennitario, per effetto del quale l'indennizzo dovuto dall'assicuratore non può mai superare l'importo del danno sofferto dall'assicurato[6]Un tipo particolarmente importante di assicurazione contro i danni è rappresentato dalla cosiddetta assicurazione della responsabilità civile, regolata dall'articolo 1917 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto[7]La funzione di questo tipo di contratto è incentrata sulla tutela del patrimonio dell'assicurato il quale, a causa di un fatto o di un atto illecito, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, può essere chiamato dal terzo danneggiato a risarcire il danno prodotto[8]In alcuni casi, come ad esempio quelli previsti dagli articoli 122 e ss. del Codice delle Assicurazioni Private, è la legge stessa ad imporre l'obbligo di contrarre l'assicurazione per la responsabilità civile.

  • Assicurazione sulla vita

A questa categoria appartengono tutte quelle forme di assicurazione in cui la prestazione dell'assicuratore dipende dalla durata della vita umana[9]Il contratto di assicurazione sulla vita impone all'assicuratore di corrispondere una rendita perpetua o una determinata somma al verificarsi di un evento attinente alla vita umana[10]L'assicurazione sulla vita è svincolata dal principio indennitario e ciò è confermato dal fatto che le parti sono libere di determinare l'entità della prestazione assicurativa[11]A seconda della natura dell'evento prima citato, si distinguono diversi sottotipi del contratto di assicurazione sulla vita. Si distingue innanzitutto tra assicurazione per il caso di morte ed assicurazione per il caso di vita.

  • Nell'assicurazione per il caso di morte, il pagamento del capitale o della rendita è collegato al verificarsi della morte dell'assicurato o di un terzo, il consenso del quale deve essere provato per iscritto[12].
  • Nell'assicurazione per il caso di vita invece l'evento è rappresentato dal fatto che l'assicurato raggiunga e superi una determinata età.

Si parla anche di assicurazioni miste, per effetto delle quali il capitale assicurato viene attribuito, in caso di morte prima di una certa età, alle persone designate; se invece la persona assicurata raggiunge l'età stabilita, il capitale stesso è a lei dovuto[13]A seconda della persona sulla cui vita è stipulato il contratto[14], poi, si deve distinguere tra assicurazione stipulata sulla vita propria (dello stesso contraente) o sulla vita altrui e, a seconda della persona a cui l'assicuratore deve effettuare la prestazione, si deve distinguere tra assicurazione a favore proprio e assicurazione a favore altrui[15]Per evitare che l'assicurazione contratta sulla vita di un terzo costituisca un incentivo all'omicidio, il secondo comma dell'articolo 1919 del Codice Civile prevede la necessità del consenso della persona sulla cui vita l'assicurazione è contratta. L'assicurazione sulla vita di un terzo non deve essere confusa con l'assicurazione stipulata dal contraente nell'interesse del terzo, fattispecie nella quale l'assicurato non è soltanto il portatore del rischio, ma è anche il titolare dei diritti derivanti dal contratto[16].

Elemento fondamentale del contratto di assicurazione è il rischio, che insieme al premio definisce l'equilibrio economico del contratto. Il rischio viene comunemente definito come possibilità di un evento futuro ed incerto[17]Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, questo è nullo[18]Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero[19]Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione[20][21].

Per quanto riguarda il pagamento del premio, questo costituisce l'oggetto della principale obbligazione dell'assicurato, o del contraente, che è tenuto ad adempierla alla persona legittimata a riceverlo con le modalità convenute o stabilite dalla legge[22]Il premio assicurativo è indivisibile e quindi è dovuto per tutto il periodo per cui è stato pagato, anche se il contratto fosse annullato o venisse sciolto prima della scadenza del predetto periodo. L'assicuratore non dovrà dunque restituire la parte di premio relativa al “rischio non corso”, ossia al periodo in cui egli non è più tenuto ad effettuare la prestazione qualora si verifichi l'evento assicurato[23]Il premio può anche essere rateizzato ed il suo pagamento, che va eseguito in via anticipata, costituisce normalmente condizione di efficacia del contratto. Il mancato pagamento del premio viene disciplinato dall'articolo 1901 del Codice Civile, che prevede due distinte discipline, una per il mancato pagamento del premio o della prima rata[24], cioè una disciplina relativa all'ipotesi in cui il mancato pagamento sia inerente al momento di conclusione del contratto, ed una per il mancato pagamento di una rata successiva alla prima[25], quando la stipula è già in essere[26]Con riferimento al verificarsi di queste due ipotesi, il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese[27].

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[1] Un contratto è aleatorio quando non è noto né certo il rapporto tra l'entità del vantaggio e quella del rischio. Ciò in quanto l'esistenza delle prestazioni o la loro entità dipende da un evento del tutto indipendente dalla volontà delle parti, www.brocardi.it

[2] Articolo 1882 del Codice Civile.

[3] Rosaria Alessi e altri, Manuale del diritto privato, G. Giappichelli Editore (2017), pg. 881.

[4] Massimo Paradiso, Corso di istituzioni di diritto privato, G. Giappichelli Editore (2018), pg. 595.

[5] Luca Nivarra, Vincenzo Ricciuto, Claudio Scognamiglio, Diritto Privato, G. Giappichelli Editore (2017), pg. 449.

[6] Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè Editore (2015), pg. 827.

[7] Articolo 1917, comma 1 del Codice Civile.

[8] Luigi Farenga, Manuale di diritto delle assicurazioni private, G. Giappichelli Editore (2016), pg. 218.

[9] Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè Editore (2015), pg. 830.

[10] D. Triolo, M. Matta, Diritto Civile, Key Editore (2019), pg. 637.

[11] Roberto Calvo, Il contratto di assicurazione, fattispecie ed effetti, Giuffrè Editore (2012), pg. 167.

[12] Paolo Zatti, Manuale di diritto civile, CEDAM (2009), pg.878.

[13] Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè Editore (2015), pg. 830.

[14] L'articolo 1919 del Codice Civile stabilisce che «l'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo».

[15] Luigi Farenga, Manuale di diritto delle assicurazioni private, G. Giappichelli Editore (2016), pg. 277.

[16] Antigono Donati, Giovanna Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle assicurazioni, Giuffrè Editore (2012), pg. 187.

[17] Ranieri Razzante, Manuale breve di diritto delle assicurazioni, Maggioli Editore (2013), pg. 115.

[18] Articolo 1895 del Codice Civile.

[19] Articolo 1896 del Codice Civile.

[20] La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

[21] Articolo 1897 del Codice Civile.

[22] Carlo Felice Gianpaolino, Le assicurazioni. L'impresa-i contratti, G. Giappichelli Editore (2013), pg. 261.

[23] Ranieri Razzante, Manuale breve di diritto delle assicurazioni, Maggioli Editore (2013), pg. 113.

[24] In questo caso l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

[25] In tal caso l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

[26] Nota all'articolo 1901 del Codice Civile, www.brocardi.it.

[27] Ciò non vale però per le assicurazioni sulla vita.

Questi ed altri temi sono affrontati nel Master in Giurista d'impresa di MELIUSform Business School.

Ultima modifica il 05/02/2020

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