A cura di G. Cherubini, Junior Associate EXP Legal

Nell’ambito della contrattualistica internazionale sono due le alternative che si presentano alle parti relativamente alla scelta del metodo di risoluzione delle controversie: esse possono infatti affidarsi alla decisione dei tribunali di una determinata giurisdizione oppure a quella di un’istituzione arbitrale.

Nel caso in cui la scelta ricada sulla giurisdizione ordinaria, le eventuali controversie saranno decise dai tribunali nazionali espressamente indicati dalle parti o aventi giurisdizione sulla controversia. Optando, invece, per l’arbitrato, la controversia sarà decisa da uno o più arbitri individuati dalle parti. In assenza di scelta espressa, la parte interessata potrà sottoporre la controversia a qualsiasi corte competente nel caso specifico e ciascun tribunale deciderà poi sulla propria giurisdizione applicando il proprio ordinamento. Se le parti scelgono di ricorrere alla giurisdizione ordinaria, la necessità di un accordo specifico tra di esse sulla scelta del foro competente è dettata solamente dalla finalità di attribuire la giurisdizione ad un giudice determinato. Diversamente, per scegliere l’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie, consistendo questa scelta in una deroga rispetto alla giurisdizione ordinaria, l’accordo dettagliato tra le parti è essenziale.

Va detto con chiarezza che non c’è un metodo di risoluzione delle controversie che possa essere considerato preferibile rispetto all’altro a priori, ma ci sono situazioni che rendono certamente più opportuno il giudizio arbitrale ed altre che, invece, vedono preferibile il ricorso alla giurisdizione ordinaria. Spetta al professionista il compito di individuare in anticipo, seppur nell’inevitabile incertezza di scenari futuri ed ipotetici, quali potrebbero essere gli aspetti controversi nell’esecuzione del contratto e, di conseguenza, valutare la preferibilità di un metodo di risoluzione delle controversie rispetto all’altro. Alla luce di quanto finora esposto e dell’ampia diffusione dell’arbitrato nel commercio internazionale, pare opportuno cercare di delineare sommariamente gli argomenti a favore e contro la scelta di questo metodo di risoluzione delle controversie.

Il ricorso all’arbitrato internazionale: vantaggi e svantaggi di un fenomeno in costante crescita

L’arbitrato è, nella definizione di Fazzalari,[1] un processo privato, volto ad una giustizia alternativa rispetto a quella di cognizione somministrata dal giudice statuale. Ha per oggetto controversie su posizioni e pretese giuridiche; si svolge innanzi ad un privato – l’arbitro – con la partecipazione dei litiganti in contraddittorio: mette capo ad una disposizione, il lodo dell’arbitro vincolante tra le parti”.

Esso si differenzia dalla mediazione e dalla conciliazione perché il mediatore e il conciliatore, non avendo poteri decisori vincolanti, possono limitarsi a condurre le parti ad una soluzione transattiva. Funzione caratteristica dell’arbitro è, invece, proprio quella di esaminare la fondatezza delle pretese delle parti e decidere la lite tramite l’emanazione di un atto vincolante, il lodo.

Come anticipato, nella prassi della contrattualistica internazionale si presentano situazioni nelle quali è preferibile scegliere questo metodo di risoluzione delle controversie ed altre, invece, nelle quali il ricorso alle giurisdizioni ordinarie può essere più indicato.

Ragioni per preferire l’arbitrato

  • Professionalità degli arbitri: le parti possono scegliere come arbitri persone dotate di particolare competenza ed esperienza nell’ambito della materia dibattuta.
  • Neutralità degli arbitri: gli arbitri o i collegi arbitrali scelti sono completamente indipendenti dalle parti, dai loro governi e dagli ordinamenti giuridici nazionali.
  • Rapidità e flessibilità della procedura: nella procedura davanti agli arbitri non solo le parti si trovano ad affrontare meno formalismi rispetto a quelli richiesti dalla giurisdizione ordinaria, ma possono anche concordare aspetti quali la composizione del collegio arbitrale, la legge applicabile, la sede e le regole dell'arbitrato. Questi aspetti giocano evidentemente a favore della durata della procedura, generalmente molto più rapida rispetto alle procedure giurisdizionali ordinarie.
  • Segretezza: a differenza delle sentenze dei tribunali ordinari, che sono solitamente accessibili ai terzi, i lodi arbitrali rimangono di regola confidenziali se le parti non ne autorizzano la diffusione oppure intraprendono una procedura di impugnazione davanti al tribunale di un determinato stato.
  • Riconoscimento internazionale del lodo arbitrale: il lodo arbitrale in moltissimi casi godrà di un riconoscimento internazionale, potendo essere fatto valere con maggior facilità nel paese della controparte rispetto alle sentenze ordinarie. Tale riconoscimento sarà ancora più forte nei paesi che hanno aderito alla Convenzione di New York[2] e che l’hanno attuata correttamente.

Casistiche meno favorevoli alla scelta dell’arbitrato

  • Parti preoccupate unicamente di difendersi: potrebbe risultare più conveniente optare per la propria giurisdizione nazionale alla parte che si trovi in una situazione meramente difensiva, senza motivi per avanzare pretese nei confronti della controparte. Optando per questa soluzione, infatti, si presume che la parte possa difendersi con maggior efficacia, conoscendo meglio il proprio diritto interno, a differenza della controparte, che dovrà affrontare gli svantaggi di proporre un’eventuale azione davanti ad un tribunale straniero.
  • Materie non suscettibili di essere oggetto di arbitrato: può accadere che il legislatore decida di riservare la competenza su specifiche materie alla giurisdizione esclusiva dei propri tribunali, escludendo di conseguenza la possibilità di optare per l’arbitrato.
  • Paesi estranei alla Convenzione di New York: come abbiamo visto precedentemente, l’adesione di uno Stato alla Convenzione di New York può comportare maggior facilità nel riconoscimento di lodi arbitrali stranieri. Se il paese della controparte non aderisce alla Convenzione, perciò, sarà più difficile far valere il lodo arbitrale nella rispettiva giurisdizione. Ciò non deve però portare ad escludere sempre la scelta arbitrale in casi simili: ribadiamo che nella contrattualistica internazionale è sempre necessaria un’analisi caso per caso.
  • Controversie di limitata importanza economica: qualora le controversie sorte siano di limitato valore economico o riguardino contratti di importanza economica limitata, le procedure arbitrali internazionali possono risultare eccessivamente complesse e costose.

Il rapporto tra arbitrato internazionale e giurisdizione ordinaria

Pare opportuno, al fine di evitare confusione, chiarire che giurisdizione ordinaria e arbitrato rappresentano due soluzioni alternativeMolto spesso, infatti, gli operatori economici inseriscono nei contratti internazionali clausole miste, che richiamano sia l’arbitrato che la giurisdizione ordinaria, non avendo le idee chiare sulle caratteristiche dei due diversi istituti. La normativa sia nazionale che internazionale, invece, prevede che l’intesa tra le parti per sottoporre le controversie tra le stesse alla procedura arbitrale sottragga alla giurisdizione ordinaria qualsiasi controversia, attribuendo agli arbitri una competenza esclusiva, anche in mancanza di una chiara indicazione in tal senso.

Nel caso in cui nello stesso contratto vengano inserite una clausola arbitrale ed una clausola che faccia riferimento alla giurisdizione ordinaria, la parte che desideri azionare un procedimento contenzioso rischia, in caso di scelta per il procedimento arbitrale, di vedersi obiettare dalla controparte la spettanza della giurisdizione al giudice nazionale, e viceversa. Per ovviare a questo inconveniente, il lavoro della giurisprudenza si è orientato negli anni verso una prevalenza della clausola compromissoria, con una contestuale interpretazione restrittiva della clausola di scelta del foro competente.

Di conseguenza, in presenza di un contratto contenente sia una clausola compromissoria per arbitrato che una clausola facente riferimento alla giurisdizione ordinaria, i tribunali di vari paesi hanno ritenuto prevalente la clausola compromissoria e si sono dichiarati incompetenti[3].


[1] E. Fazzalari, voce «Arbitrato», in Dig. Priv., sez. civ., agg. 1, p.81, Torino, 1987.

[2] Si fa riferimento alla Convenzione di New York del 1958, ratificata da più di 130 Stati, tra cui tutti i paesi industrializzati ed un numero rilevante di paesi del terzo mondo, ed esecutiva in Italia dal 1968, in seguito alla emanazione della L. 19/01/1962 n. 62. Grazie a questa Convenzione agli operatori del commercio internazionale è consentito il ricorso ad un efficiente e neutrale meccanismo di risoluzione delle controversie, quale l’arbitrato internazionale, che consente il riconoscimento delle sentenze arbitrali in tutti i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione.

[3] High Court (UK), Queen's Bench Division (Commercial Court), Paul Smith Ltd. v. H & S International Holding Co. Inc., in Yearbook, XIX-1994, p. 725); United States District Court, Southern District of New York, 5 February, 13 March and 20 March 1991 (Montauk Oil Transportation Corporation v. The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) in Yearbook XVIII-199,  pp. 463-465; Cass., Sez. VI Civ., 14 ottobre 2016, n. 20880, Vittoria s.p.a. c. Northwave s.r.l., in Leggi d’Italia.


Questi ed altri temi sono affrontati nei Master in Business Law.

Ultima modifica il 23/08/2021

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