Le novità introdotte dal nuovo codice

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 in attuazione della legge delega 15/2007 ha realizzato un ampio piano innovatore. La finalità liquidatoria che il diritto fallimentare ha sempre perseguito è stata convertita in un’ottica finalizzata alla salvaguardia dell’impresa. Per tali ragioni è nato il Codice della crisi e dell’insolvenza con il quale è venuto meno il termine “fallimento” (termine che aveva assunto un’eccezione negativa) e si è optato per l’espressione “liquidazione giudiziale”. Le novità introdotte dal nuovo codice sono notevoli, si è data una nuova definizione di crisi, di insolvenza e di sovra indebitamento; sono state create le procedure di allerta e l’OCRI ed è stata modificata la disciplina del concordato preventivo.

L’obiettivo perseguito dal decreto legislativo n. 14/2019 è quello di riformare la disciplina delle procedure concorsuali, fornendo strumenti preventivi di allerta della crisi ad imprese che si trovano ancora in una condizione di reversibilità finanziaria ed economica. Una delle novità più rilevanti apportate dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza è la creazione dell’OCRIL’OCRI nasce con l’obiettivo di gestire il processo di crisi di impresa attraverso una nuova normativa che sostituisce l’attuale Legge Fallimentare, al fine seguire gli imprenditori nell’adozione di misure adeguate alla gestione della crisi e salvaguardare la continuità dell’impresa attraverso un processo di ristrutturazione fin dai primi segnali. L’OCRI (organo di composizione della crisi di impresa) viene disciplinato all’interno del Nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza dall’articolo 12 all’articolo 25 nella sezione “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”. L’OCRI è un organismo istituito presso ogni Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato. Tale organismo è formato da un Collegio di 3 esperti. Il ruolo e la finalità di tale organismo è quella di individuare le misure di allerta di una possibile crisi e di assistere eventualmente il debitore nella composizione della stessa.

Gli articoli 14 e 15 del D.lgs 12 gennaio 2019 n.14 individuano i soggetti obbligati a segnalare la crisi di impresa alla Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa: Essi sono gli organi di controllo dell’impresa (il sindaco, il revisore contabile o la società di revisione), i creditori pubblici qualificati (agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle entrate-riscossione) e l’imprenditore. Per quanto riguarda i primi due soggetti, prima di rivolgersi all’OCRI per la segnalazione, questi hanno l’obbligo di avvisare il debitore della sua esposizione debitoria affinchè quest’ultimo possa valutare costantemente la situazione, assumendo le conseguenti idonee iniziative entro un termine di 60 giorni ( se la segnalazione arriva dagli organi di controllo di impresa) o 90 giorni (se la segnalazione arriva dai creditori pubblici qualificati). Solo in caso di omessa o inadeguata risposta e adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti preposti informano senza indugio l’OCRI. Per quanto riguarda invece l’imprenditore, può anche lui stesso procedere all’auto-segnalazione al fine di poter beneficiare delle misure premiali (ex artt. 24-25 codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) nel caso in cui verifichi l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni o verifichi l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

Immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione da parte dei soggetti preposti, si apre la procedura innanzi all’OCRI. L’Organismo infatti, entro 3 giorni dalla segnalazione, incarica 3 esperti indipendenti di assistere l’imprenditore con lo scopo di rinvenire una soluzione, ed entro 15 giorni dalla segnalazione il collegio dei 3 esperti convoca l’imprenditore al fine di raccogliere le informazioni sull’indebitamento e trovare soluzioni di risoluzione della crisi. Inoltre, il decreto correttivo precisa la necessità di dare comunicazione anche al revisore contabile della società, se esistente. Nel caso in cui il debitore non dovesse presentarsi di fronte all’OCRI allora il collegio è tenuto a darne notizia al Pubblico Ministero. Sentito il debitore, l’OCRI analizza la situazione cercando di acquisire più informazioni possibili al fine di poter avere un quadro completo della situazione debitoria. L’OCRI per condurre questa analisi si avvale degli “indicatori di crisi” che permettono allo stesso di comprendere se via sia uno status di squilibrio economico-finanziario.

Al termine di tale analisi, il nuovo Organo di composizione della crisi può assumere due differenti tipologie di scelte: da un lato può ritenere che non sussista uno stato di crisi e dall’altro invece potrebbe ritenere esistente la situazione di squilibrio economico-finanziario. Nel caso in cui non sussista una situazione di crisi, l’OCRI procederà all’archiviazione del procedimento dandone notizia agli organi di controllo o al debitore; ne  caso in cui, invece sussista una situazione di crisi, il Collegio provvederà ad attivare la fase di coordinamento con l’imprenditore al fine di individuare le possibili misure per porre rimedio alla situazione debitoria ancora reversibile. Nel corso di questa prima fase “privata” l’imprenditore si trova a dover effettuare una scelta: accedere ad una procedura concorsuale che porta alla liquidazione totale o parziale dell’azienda oppure accedere alla composizione assistita della crisi, misura che punta a trovare una soluzione concordata con i creditori per superare la crisi e preservare la continuità aziendale.

Un aspetto fondamentale che è bene sottolineare di tale fase è la riservatezza. Infatti, l’obiettivo è quello di preservare l’identità del debitore al fine di evitare che diventi notizia di pubblico dominio e che ne consegua quindi un effetto negativo. Infatti l’articolo 18 disciplina in modo dettagliato la fase di audizione del debitore davanti al Collegio, chiarendo che tale audizione si svolge in via privata e confidenziale. L’epilogo conseguente alla prima scelta fatta del debitore porta ovviamente alla liquidazione, mentre nel secondo caso il collegio si impegna ad aiutare il debitore nella riorganizzazione aziendale in un massimo di 3/6 mesi. Una volta raggiunto l’esito delle trattative, il collegio formalizza e deposita l’accordo riservato con i creditori. L’accordo con i creditori deve rivestire la forma scritta e deve essere depositato presso l’OCRI e non è estensibile a soggetti diversi rispetto a coloro che ne hanno aderito. L’OCRI ,pertanto, può consentire la visione e l’estrazione di copia dell’accordo solo ai creditori che lo hanno sottoscritto. Infine, è bene ricordare che l’accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e dunque non sono soggetti ad una azione revocatoria ai sensi dell’art. 166 comma 3 lettera d) del codice. Tale beneficio trova giustificazione nel fatto che l’accordo concluso con i creditori è stato raggiunto grazie alla supervisione e all’approvazione dell’OCRI che si pone pertanto come garante della fattibilità del piano. Si precisa infine che il debitore, con il consenso dei creditori interessati può richiedere l’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese, rendendolo pertanto conoscibile a terzi.

Ad oggi, però, la situazione emergenziale pandemica non ha permesso l’applicazione del Nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenzaInfatti, è proprio lo scoppio della pandemia che ha causato uno slittamento dell’entrata in vigore del Nuovo Codice. Tale proroga è prevista per il mese di settembre 2021, nonostante le disposizioni del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal giorno 15 Agosto 2020, come previsto dall’articolo 389 del Codice stesso. Ma a questo punto, la domanda sorge spontanea: Perché posticipare l’entrata in vigore del Codice? Il motivo determinante che ha spinto il legislatore a prorogare l’entrata in vigore del Nuovo Codice risiede nella ratio per cui questo, se fosse entrato in vigore, avrebbe costretto imprese sane ad avvalersi dell’OCRI senza un reale stato di crisi. Ad oggi, infatti, molte sono le imprese che si trovano in stato di difficoltà economica-finanziaria causata dal Covid-19, e se fosse stato attivato l’OCRI, quale strumento di allerta, lo stesso avrebbe ricevuto un notevole numero di segnalazioni e ciò sarebbe andato contro la ratio perseguita dal legislatore della conservazione della continuità aziendale.

Poiché ancora odiernamente l’Italia si trova in una situazione pandemica, rimane dubbia l’entrata in vigore del Codice il prossimo settembre. Solo il tempo ci dirà se l’OCRI sarà uno strumento valido ed efficace per la conservazione della continuità aziendale.

Bibliografia

  • Fauceglia Giuseppe, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), Torino: Giappichelli Editore, 2019.
  • Serra Leonardo,Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), in altalex.com, https: https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/02/26/organismo-di-composizione-della-crisi-di-impresa-ocri, 2019.
  • ODEC, https://www.odcec.vicenza.it/api/upload/5ce3f2e902f7ca378c250fad

A cura di A. Valisa e F. Mastropaolo (partecipanti dell'Executive Master in Giurista d'Impresa)

Questi ed altri temi sono affrontati nei Master in Business Law.

 

Ultima modifica il 16/06/2021

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