Eventuali sanzioni penali

La normativa italiana oggi prevede che mercanti d’arte, intermediari, case d’aste e galleristi siano obbligati a svolgere verifiche sui propri clienti - che siano venditori o acquirenti - prima di instaurare un rapporto professionale e continuativo. In particolare l’obbligo di adeguata verifica del cliente, nonché di segnalazione di operazioni sospette rientrano tra i principali obblighi in materia di antiriciclaggio.

Il regime sanzionatorio riguardante le violazioni degli obblighi antiriciclaggio, disciplinato dal D.Lgs. 231/2007, è stato oggetto di una profonda riforma da parte del Legislatore: l’Art. 5 D.Lgs. 90/2017 ne ha riformulato i contenuti, al fine di creare misure maggiormente proporzionate e dissuasive. Prima di andare ad analizzare le singole fattispecie di reato oggetto della predetta riforma, è opportuno sottolineare i quattro aspetti fondamentali che caratterizzano la normativa antiriciclaggio avente ad oggetto le opere d’arte:

  1. i soggetti obbligati individuati dal D.Lgs 90/2017;
  2. gli adempimenti antiriciclaggio: identificazione del cliente, individuazione del titolare effettivo, conservazione e segnalazione di operazione sospette;
  3. i controlli amministrativi: il ruolo della Guardia di Finanza;
  4. sanzioni penali ed amministrative.

In primo luogo il D.Lgs. 90/2017 delinea la nozione di “riciclaggio”, andando a ricomprendere diverse tipologie di operazioni:

  • il trasferimento di beni, attuato con la consapevolezza della provenienza da un’attività criminosa;
  • l’occultamento della reale natura, provenienza, ubicazione, proprietà dei beni;
  • l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni; essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività illecita;
  • la partecipazione ad uno degli atti, sopra elencati, ricomprendendo anche il fatto di aiutare, consigliare, istigare a commettere il fatto o ad agevolarne l’esecuzione.

In virtù di quanto sopra esposto, è palese come la normativa antiriciclaggio interessi una vasta platea di persone fisiche e giuridiche, nonché di categorie professionali. In particolare il mercato dell’arte, data la sua duttilità e movimentazione di beni, denaro, trattative commerciali, si predispone ad individuare come soggetti obbligati nell’ambito della disciplina di antiriciclaggio: le case d’aste, le gallerie d’arte e i mercanti d’arte.

Pertanto i soggetti sovra indicati, i galleristi, in prima linea, hanno l’obbligo di procedere alla verifica della clientela, in presenza di quali presupposti oggettivi? 

  • Quando instaurano un rapporto di tipo continuativo, caratterizzato da più operazioni di versamento, prelevamento o trasferimento di mezzi di pagamento;
  • in presenza di mere operazioni occasionali disposte dai clienti, la cui esecuzione comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad Euro 15.000, indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante un’unica operazione o tramite operazioni collegate o frazionate. (cifra facilmente superabile nell’ambito delle cessione di opere d’arte).

Individuati i presupposti, è opportuno soffermarsi sul contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela e le connesse modalità di adempimento. L'Art. 18 del nuovo Testo Unico antiriciclaggio prescrive che l’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela comporta non solo la semplice identificazione del cliente - carta di identità, codice fiscale, certificato di residenza, dati reperibili da uffici pubblici -, ma anche l’obbligo di identificarne direttamente l’identità del cliente e del titolare effettivo attraverso la presenza contemporanea del cliente, al più mediante l’ausilio di propri collaboratori o dipendenti. L’ambito di indagine si estende, tra l’altro, anche al reperimento di informazioni riguardanti lo scopo e la natura della prestazione professionale ( rapporto gallerista-cliente), su cui il soggetto obbligato ha il dovere di svolgere un controllo costante.

Inoltre l’adeguata verifica della clientela deve essere effettuata e parametrata secondo un sistema basato sul rischio di riciclaggio: come dovrà essere valutato il rischio di riciclaggio? La valutazione del rischio dovrà, in primis, essere condotta, tenendo conto della natura giuridica del soggetto e del tipo di attività che lo stesso svolge in prevalenza. E nel caso in cui il gallerista non disponga di elementi sufficienti al fine di un’adeguata verifica del cliente, cosa accade? Il gallerista deve astenersi dall’avviare ogni operazione commerciale e valutare la possibilità di segnalarne l’ambiguità all’Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia, la quale garantisce la riservatezza.

Non da ultimo, gli operatori del mercato dell’arte hanno, altresì, l’obbligo di conservazione per dieci anni dalla cessazione del rapporto con il cliente di tutte le informazioni sufficienti per consentire all’Unità di Informazione Finanziaria ed alle altre autorità competenti, tra cui il Mef, di effettuare i dovuti controlli.

I documenti devono permettere di stabilire:

  • la data di conferimento dell’incarico;
  • i dati identificativi del cliente;
  • lo scopo del rapporto continuativo;
  • la data causale e l’importo delle operazioni.

Sotto questo profilo, gli interventi svolti dal Reparto del Corpo della Guardia di Finanza si sostanziano:

  • sul piano repressivo, nello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria, nonchè su attività ispettive dirette a verificare il corretto adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio (adeguata verifica clientela, conservazione dati e segnalazione operazioni sospette);
  • sul piano della prevenzione, nell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.

Infine, in ordine al profilo sanzionatorio penale, in caso di violazione degli obblighi antiriciclaggio, vengono individuate due fattispecie criminose principali:

  1. l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica: in base al quale i soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica possono essere puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro nel caso in cui falsifichino dati o informazioni o utilizzino dati falsi in relazione al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo della prestazione professionale;
  2. l’inosservanza degli obblighi di conservazione: in base al quale i soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di conservazione possono essere puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro, nel caso in cui acquisiscano o conservino dati falsi o informazioni non veritiere relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura della prestazione professionale o si avvalgano di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati.

Bibliografia

  • Euroconference News;
  • Fisco e tasse.Com;
  • D.Lgs. 90/2017.

A cura di R. Bruno (partecipante del Master in Diritto Tributario e Contenzioso)


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