Nella sottoscrizione di un contratto internazionale tra paesi diversi, è fondamentale scegliere e specificare la legge dell’ordinamento alla quale le parti sottopongono la disciplina del contratto.

A cura dell'Avv. Damiano Galati, partecipante dell'Executive Master in Giurista d'Impresa e General Counsel


Le clausole penali sono spesso presenti nei contratti internazionali. Secondo tali clausole una delle parti si impegna a pagare, nel caso in cui si verifichi un inadempimento o un ritardo nell’adempimento di un determinato obbligo, una somma fissa prestabilita, solitamente in percentuale al valore dell’obbligo non adempiuto o adempiuto in ritardo.

La funzione principale delle clausole penali, secondo la dottrina internazionale, è quella di predeterminare in fase di formazione del contratto l’entità del danno da risarcire, in modo tale che colui che subisce l’inadempimento non debba dimostrare successivamente la quantificazione del danno. L’inserimento di una clausola penale nel contratto è solitamente previsto per evitare l’inadempimento delle parti, inducendole anzi a rispettare i termini stabiliti attraverso la minaccia di una pena pecuniaria. Infine, la clausola penale ha il fine di limitare l’eventuale responsabilità per danni all’interno di un range che ha per massimo la somma corrispondente alla penale stessa. 

La disciplina della clausola penale si differenzia però da ordinamento ad ordinamento e soprattutto tra ordinamenti di civil law e ordinamenti di common law. Per tale motivo nella sottoscrizione di un contratto internazionale tra paesi diversi, è fondamentale scegliere e specificare la legge dell’ordinamento alla quale le parti sottopongono la disciplina del contratto.

Nell’ordinamento italiano la clausola penale è disciplinata nel Libro Quarto del Codice Civile dagli artt. 1382 e ss. Secondo l’art. 1382 c.c.la clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.

Nel caso in cui sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, il creditore deve fornire la prova dell’intero danno subito e la clausola penale sarà assorbita nella liquidazione complessiva dell’ulteriore danno. Il successivo art. 1383 c.c. disciplina la fattispecie in cui “il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo”. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione stabilendo che: “La clausola penale, quando è prevista la risarcibilità del danno ulteriore, costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi”.  (Cass., civ., sez. I, 22 giugno 2016, n.12956).

L’art. 1384 c.c. disciplina l’importante potere di riduzione da parte del giudice della clausola penale e fissa i casi in cui questa è possibile. L’articolo recita: “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”. Sul punto le Sezioni Unite hanno stabilito: “il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’ art. 1384 c.c. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti per cui essa appare meritevole di tutela”. (Cass. Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128).

La disciplina delle clausole penali nell’ordinamento italiano è paragonabile a quella degli altri ordinamenti di civil law nei quali le funzioni deterrenti o punitive, oltre a quelle risarcitorie delle clausole penali, non sollevano problemi di inammissibilità. Riguardo la funzione deterrente, nel nostro ordinamento come in quello Francese, questa viene attenuata dal potere assegnato al giudice di ridurre secondo equità e d’ufficio la misura della penale pattuita tra le parti.

In alcuni ordinamenti di civil law, come quello tedesco, è previsto per la parte adempiente di dimostrare ed ottenere il risarcimento di un danno superiore da quello previsto dalla clausola penale. Dunque se la funzione di predeterminazione del danno è pacificamente accettata dalla maggior parte degli ordinamenti, viceversa quella di indurre una parte ad adempiere alle proprie obbligazioni, per mezzo di una minaccia di una pena pecuniaria, non è considerata ammissibile nella maggior parte degli ordinamenti di common law.

Nel diritto anglosassone si è soliti distinguere tra liquidated demages e penalty: i primi, in quanto diretti a predeterminare un danno sono considerati leciti. Le clausole di liquidates damages sono valide se poste dalle parti per determinare in via anticipata i danni discendenti dall’inadempimento di una di esse, prestazione a cui la parte rimarrà obbligata anche se non siano stati verificati concretamente i danni.

La penalty è considerata nulla in quanto rappresenterebbe un tipo di clausola “punitiva” e dunque inammissibile nei sistemi di common law, nei quali sussiste il principio secondo cui la parte che non adempie ai propri doveri contrattuali dovrà pagare i danni derivanti dal proprio comportamento e nient’altro. Essa è distinta da qualsivoglia stima dei danni e mira solamente a porre in essere una pressione sulla parte per costringerla ad adempiere, assolvendo così una funzione di “deterrence”.

A disciplinare la clausola penale nel sistema di common law è la rules against penalties formulata nel caso Dunlop Pneumatic Tyre Company, Limited – V – New Garage and Motor Company, Limited (1/7/1914).

Secondo tale pronuncia, i criteri per riconoscere una clausola penale, sanzionata con la nullità, possono essere:

a) che le parti abbiano previsto un ammontare stravagante ed eccessivo;

b) che l’inadempimento sia stato previsto esclusivamente come mancato pagamento di una somma di denaro;

c) che si paventi un’autonomia della somma risarcitoria rispetto alla gravità del danno subito.

La disciplina della penalty rules è stata rivisitata nel tempo dalla giurisprudenza delle Corti Inglesi, che è giunta ad ammettere l’utilizzo di criteri fondati sull’interesse delle parti, limitando in concreto le ipotesi in cui la clausola penale sarà considerata nulla, ponendo come eccezione le clausole manifestamente sproporzionate.

Sul punto la Corte Suprema si è espressa nei casi congiunti Cavendish Squsre Holding BV - v – Talal El Makdessi e Parking Limited – v – Beavis [2015] UKSG 67, nei quali i giudici hanno stabilito che i criteri individuati nelle penalty rules non devono essere applicati in maniera automatica, ma che una clausola penale deve essere valutata dal giudice in base alle circostanze del caso concreto.

La distinzione dei due tipi di clausola presenti nei sistemi di common law non è semplice e dunque, quando si deve sottoscrivere un contratto sottoposto alla giurisdizione di tale sistema, è necessario porre molta attenzione al nomen juris ed al tenore che viene dato alla clausola posta in essere. È importante e consigliato non utilizzare mai espressioni come “penalty” o “by way of penalty”, ma ricorrere invece a formulazioni ormai diffuse nella prassi internazionale, che esprimono la volontà delle parti di inserire una clausola volta al risarcimento della perdita effettiva e non vogliono essere una sanzione.

Naturalmente è altrettanto vero che le Corti, nel giudicare una clausola penale, entreranno nel merito della stessa e potranno pertanto essere considerate valide clausole qualificate come penalty, ma con un contenuto lecito e considerate intrinsecamente invalide clausole qualificate come “liquidated demages”, ma dal contenuto palesemente punitivo. Un esempio sul punto è il caso Int’l Marine LLC – v – Delta Towing LLC (2013), nel quale in un contratto di vendita era stato previsto un patto di non concorrenza gravante sull’acquirente e una penale di 250.000 USD in caso di violazione. La Corte ha ritenuto che si trattasse di una clausola ragionevole proprio per la difficoltà di provare i danni derivanti dalla violazione del divieto.

In un altro recente caso molto noto, Azimut-Benetti S.p.A. vs. Healey, la English High Court si è espressa sulla validità di una clausola penale nel caso relativo ad un contratto di vendita e costruzione di yatch, nel quale le parti avevano pattuito che nel caso di risoluzione anticipata per inadempimento del compratore, la Azimut-Benetti avrebbe avuto diritto al 20% del prezzo totale come risarcimento danni. La Corte in base alle caratteristiche del caso concreto e alle circostanze intrinseche al contratto, ha ritenuto che la clausola posta dalle parti fosse commercially justifiable e dunque non qualificabile come penale.

Per completare l’analisi delle clausole penali nel paradigma dei contratti internazionali è doveroso citare la disciplina contenuta nei principi UNIDROIT, una raccolta di norme di diritto del commercio internazionale create dall’International Institute for the Unifiction of Private law.

L’art. 7.14.13 rubricato “Indennità per inadempimento stabilita dal contratto” recita: “Se il contratto prevede che la parte inadempiente è tenuta a pagare al creditore una determinata somma in caso di inadempimento, il creditore ha diritto a tale somma indipendentemente dal danno effettivamente subito. In ogni caso, nonostante qualsiasi patto contrario, la somma stabilita può essere ridota ad un ammontare ragionevole ove essa sia manifestamente eccessiva in relazione al danno derivante dall'inadempimento ed alle altre circostanze”.

Come si può notare la disciplina UNIDROIT ricalca quelle degli Ordinamenti di civil law tra cui quello italiano.

É opportuno ricordare che i principi appena richiamati non sono né leggi nazionali né convenzioni internazionali e perciò non sono dotati di una autonoma forza vincolante, ma vengono applicati su discrezione delle parti, le quali possono scegliere se sottoporre il contratto ai principi UNDROIT oppure alle leggi nazionali.

Bibliografia e Sitografia

  • BIANCHI M., Una clausola alla settimana – penalità per ritardata consegna nei contratti internazionali di fornitura (sales agreements e long-term supply agreements), dicembre 2021, www.contrattiinternazionalidimarcobianchi.it
  • CARONE M., DE NICOLÒ S., La vendita internazionale, novembre 2021, www.Plusplus24diritto.ilsole24ore.com
  • GERACI A., a cura di, Compendio di Diritto Civile, Neldiritto Editore, X edizione 2021
  • MORITTU F., Clausola penale e contratti internazionali, 13 aprile 2019, www.studiocataldi.it
  • PERRELLA C., Le clausole penali nel commercio internazionale, www.mglobale.it

Ultima modifica il 14/02/2022