A cura di F. di Fiore (partecipante del Master in Giurista d'Impresa)

Il dumping è una delle forme più comuni di discriminazione di prezzo[1] presenti nel commercio internazionale e si concretizza ogniqualvolta una merce venga immessa in un mercato estero a prezzo più basso rispetto a quello praticato sul mercato interno[2]Attraverso questa politica commerciale, il produttore si assicura un certo grado di penetrazione nei mercati, in virtù della spiccata concorrenzialità dei prezzi della propria merce[3].

Il dumping si può verificare solo in presenza di due condizioni.

In primo luogo, nel settore deve sussistere una concorrenza imperfetta, in modo che le imprese possano influenzare i prezzi di mercato[4].

In secondo luogo i mercati devono essere segmentati, nel senso che i residenti nazionali non devono avere la possibilità di acquistare facilmente i beni prodotti per l'esportazione[5].

Si possono distinguere diverse tipologie di dumping e tra queste, in particolare, ne vengono individuate tre principali:

  • Dumping Sporadico

Questa tipologia di dumping si sostanzia nell'esportazione a prezzo ridotto di un'eccedenza di merce senza intervenire sul prezzo applicato alla medesima sul mercato interno. Il dumping sporadico viene generalmente ammesso come politica commerciale, ma solo qualora non rechi grave pregiudizio per l'industria del paese importatore o di paesi terzi.

  • Dumping Predatorio

Si configura quando un produttore vende la propria merce in un paese estero, temporaneamente ad un prezzo più basso, per poi elevare i prezzi una volta eliminati i propri concorrenti dal mercato ed aver acquisito un potere di monopolio. Questa tipologia di dumping ha un effetto senza dubbio negativo sul paese estero che importa il bene e pertanto viene, giustamente ad avviso del sottoscritto, considerata una forma di concorrenza sleale ed in quanto tale contrastata con misure chiamate, per l'appunto, antidumping.

  • Dumping Persistente

Come il nome stesso suggerisce, è quel tipo di dumping che viene posto in essere in maniera continuativa o, comunque, per lunghi periodi da un produttore che gode di un certo potere monopolistico e che sfrutta la possibilità di discriminare il prezzo fra i vari mercati in modo da massimizzare i profitti[6].

L’Unione Europea vede il dumping come una forma di concorrenza sleale, capace di alterare le dinamiche del libero mercato.

Per contrastare questo fenomeno dunque, l’Unione stessa si è dotata di diversi strumenti di difesa commerciale, fra i quali vi è la legislazione antidumping.

Nel corso degli anni sono susseguiti diversi regolamenti con la funzione di eliminare le distorsioni al commercio, sul piano della concorrenza, provocate da indebite importazioni in dumping nel territorio comune, in adesione alla normativa uniforme di origine internazionale (General Agreement on Tariffs and Trade)[7].

Da ultimo, con il regolamento (UE) n. 1036 del 2016[8], il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato norme comuni per la difesa dalle importazioni oggetto di dumping da paesi che non sono Stati membri dell'Unione. Il Regolamento appena citato recepisce, come prima accennavo, le regole negoziate a livello internazionale in ambito GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, ora parte dell’accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio). Con il Regolamento n. 2321 del 2017, poi, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno introdotto una nuova metodologia di calcolo del dumping che permette all’Unione Europea di valutare i fenomeni di dumping in presenza di distorsioni del mercato nei Paesi Terzi esaminati[9]L’Unione Europea può dunque imporre delle sanzioni a paesi che non ne fanno parte, qualora questi siano responsabili di pratiche commerciali sleali all’interno del mercato europeo, sempre tuttavia nel rispetto delle norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Le sanzioni assumono la forma di dazi o tariffe nei confronti dei prodotti oggetto di dumping[10].

I dazi antidumping consistono in dazi addizionali applicati all'atto dell'importazione dei beni ceduti sottocosto e si risolvono in un'imposizione avente natura tributaria che dà luogo ad una corrispondente entrata per lo stato che li applica[11].

Il Regolamento n. 1036 del 2016 disciplina, a proposito, la procedura per l’imposizione di misure antidumping nell’Unione europea. Questa procedura è regolata dal diritto comunitario e condotta dalla Commissione europea, d’ufficio[12] o dietro presentazione di denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione[13].

Nel corso della procedura, affinché si possa arrivare all'applicazione dei dazi antidumping, è necessario accertare l'esistenza di tre requisiti.

In primo luogo va accertata la sussistenza della pratica di dumping, dimostrando che i prodotti esportati da un paese terzo sono stati introdotti nel mercato dell'Unione Europea ad un prezzo inferiore rispetto al loro “valore normale”[14].

In secondo luogo deve essere accertata l'esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante dal dumping.

Il pregiudizio è accertato sulla base di elementi oggettivi, che tengono conto del valore delle pratiche di dumping, degli effetti che esse provocano sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario e dell'influenza esercitata da siffatte importazioni sull'industria europea[15].

Infine deve essere accertata l'esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il dumping.

La determinazione del dazio antidumping, segue dunque all'apertura di una procedura[16] da parte della Commissione, l'effettuazione di un'inchiesta e, nel caso in cui risulti l'esistenza di dumping, la presentazione da parte della Commissione stessa di una proposta al Consiglio per l'istituzione di un dazio antidumping definitivo[17].

La procedura normalmente si chiude in un anno dal suo inizio e, in ogni caso, non oltre il termine perentorio di 15 mesi. Il dazio è applicato a tutte le imprese esportatrici del paese da cui proviene la merce in dumping ed il suo livello sarà pari alla differenza tra il prezzo in vigore nel paese d’origine della merce e il prezzo di vendita nel mercato europeo[18].

Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio[19]Le misure antidumping restano, dunque, in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio[20].

 


[1]    Si ha discriminazione di prezzo quando un'impresa, nell'intento di massimizzare i propri profitti, pratica prezzi diversi a individui o gruppi differenti per lo stesso bene o servizio (Fabio Pammolli, Modelli e strategie di marketing, Franco Angeli Editore 2005, pg. 168.).

[2]    Antonella D'Agostini, Teoria degli scambi internazionali: Teoria e tecnica, Egea S.p.A. (2012), pg. 319.

[3]    Manuela Bonanno, Diritto dell'Unione Europea, Key Editore (2019), pg.127.

[4]    Rientrano nella categoria della concorrenza imperfetta tutte le forme di mercato non conformi ad un regime concorrenziale perfetto, caratterizzato da atomicità, trasparenza, omogeneità, fluidità ed assenza di barriere all'entrata e all'uscita.

[5]    Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Economia internazionale, Volume 1, Pearson Italia S.p.a. (2007), pg. 173.

[6]    Cesare Imbriani, Rosanna Pittiglio, Filippo Reganati, Economia internazionale di base ed investimenti esteri: Teorie e politiche, G. Giappichelli Editore (2014), pg. 135.

[7]    Paolo Gramatica, Economia e tecnica degli scambi internazionali, Vita e Pensiero Editore (2002), pg. 312.

[8]    Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione Europea.

[9]    Misure di difesa commerciale, www.mise.gov.it.

[10]  Guida alla politica anti-dumping: gli strumenti dell’UE per combattere la concorrenza sleale, www.europarl.europa.eu.

[11]  Massimo Scuffi, Giuseppe Albenzio, Marco Maccinesi, Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali, Ipsoa Editore (2013), pg. 145.

[12]  Il paragrafo 6 dell'articolo 5 del regolamento n. 1036 del 2016, prevede che, in circostanze particolari, la Commissione possa decidere di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di avviare tale inchiesta che deve, comunque, essere giustificata da sufficienti elementi di prova circa l’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2 del medesimo articolo 5.

[13]  Art. 5, par. 1 del regolamento n. 1036 del 2016.

[14]  Il valore normale è, di principio, basato sui prezzi pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. Qualora l'esportatore, nel suo paese, non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere stabilito in base ai prezzi di altri venditori o produttori.

[15]  Sara Armella, Diritto doganale dell'Unione Europea, Egea S.p.A (2017), Cap. 2, Par. 2.6.

[16]  Non prima di 60 giorni e non oltre nove mesi, a decorrere dalla data di inizio della procedura in questione, possono essere imposti dei dazi provvisori qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare il pregiudizio derivante dal dumping. I dazi provvisori sono imposti per un periodo di sei mesi e possono essere prorogati di tre mesi oppure possono essere imposti per un periodo di nove mesi. Possono tuttavia essere prorogati, o imposti per un periodo di nove mesi, unicamente se gli esportatori che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in oggetto lo richiedono o non fanno obiezione alla relativa notificazione della Commissione.

[17]  Fabrizio Vismara, Lineamenti di diritto doganale dell'Unione Europea, G. Giappichelli Editore (2016), pg. 59.

[18]  Misure di difesa commerciale, www.mise.gov.it.

[19]  Il riesame in previsione della scadenza è avviato su iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori dell'Unione o dei loro rappresentanti. Le misure antidumping restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.

[20]  Art. 11, par. 1 del regolamento n. 1036 del 2016.


Questi ed altri temi sono affrontati nel Master in Giurista d'impresa di MELIUSform Business School.

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