Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto PNRR.

A cura dell'Avv. Gianfranco Arpea, Bankruptcy and Restructuring Partner at Ughi e Nunziante e Docente in area Lex & Tax


La disciplina della composizione negoziata della crisi (CNC), recentemente introdotta dal D.L. 118/2021, è stata oggetto di integrazioni e modifiche per effetto della L. 233/2021, di conversione del D.L 152/2021, in attuazione del PNRR.

In particolare, viene:

  • prevista l’interazione tra la piattaforma telematica istituita ai sensi dell’art. 3 del D.L. 118/2021 per il funzionamento della CNC e altre banche di dati. Si tratta, in particolare, della Centrale dei rischi della Banca d’Italia, e delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’I.N.P.S. e dell’Agente della Riscossione (art. 30-ter);
  • in presenza del consenso dell’imprenditore, concesso all’esperto della CNC l’accesso alle banche dati suindicate e l’estrazione della documentazione utile per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate (art. 30-ter);
  • disciplinato lo scambio di documentazione e dati contenuti nella piattaforma tra l’imprenditore ed i creditori (art. 30-quater). È in particolare concesso l’accesso alla piattaforma e l’inserimento di le informazioni sulla posizione creditoria e su richiesta dell’esperto. Si prevede inoltre la possibilità di accedere a documenti e informazioni inseriti nella piattaforma dall’imprenditore all’atto della presentazione della domanda di accesso e di nomina dell’esperto, così come nel corso delle trattative. Si tratta di attività che, anche in tal caso, restano soggette al consenso dell’imprenditore (con ogni possibile riflesso in tema di buona fede nella conduzione delle trattative, presupposto essenziale per l’accesso alla fase eventuale del concordato liquidatorio semplificato) e del singolo creditore;
  • integrato nella piattaforma un programma informatico che elabora i dati per accertare la sostenibilità del debito, così consentendo all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (art. 30-quinquies);
  • previsto che se l’indebitamento complessivo non supera € 30 mila e, in esito dell’elaborazione del test, risulta sostenibile, la piattaforma elaborerà automaticamente un piano di rateizzazione con tali caratteristiche. L’imprenditore è tenuto a comunicare il piano di rateizzazione ai creditori interessati, con l’avvertimento che il mancato dissenso, entro il termine di 30 giorni, implica l’approvazione automatica tacita del piano secondo le modalità e i ivi tempi indicati. Restano intoccate le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali, nonché le responsabilità per l’inserimento nel programma di dati o informazioni non veridici. Le informazioni e i dati da inserire, le specifiche tecniche per il funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati verranno definite con decreto da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della L. 233/2021 (art. 30-quinquies);
  • soprattutto, anticipato il meccanismo di segnalazione a carico dei creditori pubblici qualificati, già previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 14/2019 (30-sexies).

Quanto a tale segnalazione dei creditori pubblici, è opportuno rilevare che l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione inviano evidenza della criticità all’imprenditore e, se nominato, all’organo di controllo (di cui resta fermo l’obbligo interno di segnalazione), in persona del presidente in caso di organo collegiale:

  • quanto all’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
    • per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e, comunque, all’importo di € 15 mila;
    • per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di € 5 mila;
  • quanto all’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/2010 superiore all’importo di € 5 mila;
  • quanto all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, in autodichiarazione ovvero definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori:
    • per le imprese individuali, a € 100 mila;
    • per le società di persone, a € 200 mila;
    • per le altre società, a € 500 mila.

Le segnalazioni vengono trasmesse:

  • dall’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni in riferimento;
  • dall’INPS e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro 60 giorni dalle condizioni o dal superamento degli importi suindicati.

La segnalazione contiene l’invito espresso ad accedere alla CNC, ove ne ricorrano i presupposti di fattibilità e le previsioni di risanamento.

Quanto al periodo di riferimento, tali disposizioni si applicano:

  • per l’INPS, ai debiti accertati dal 1° gennaio 2022;
  • per l’Agenzia delle Entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre del 2022;
  • per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai carichi affidati dal 1° luglio 2022.

Si rileva che tra i destinatari della segnalazione non sembra espressamente ricompreso il revisore legale.

Il meccanismo sembra orientato a consentire un accesso efficace alla composizione per le imprese di dimensioni ridotte, le quali potranno beneficiare del funzionamento automatico di verifica e formulazione di una ragionevole proposta di rientro ai creditori. Si reputa opportuna una verifica sugli effetti generabili dagli automatismi in termini di appiattimento e mancata emersione di distinzioni significative tra i casi.

Si tratta di un’innovazione rilevante, che conferma l’attenzione e la fiducia del Legislatore nei confronti della CNC che, ferma la verifica del tempo, sembra confermare la prospettiva di rimozione dall’impianto della riforma degli strumenti di allerta di cui al DLgs. 14/2019, la cui entrata in vigore – più volte rinviata – è oggi prevista al 31 dicembre 2023.

Ultima modifica il 22/02/2022