A cura di V. Serio e E.Nunzi (partecipanti in area Legale)

Nozioni introduttive

Con l’avvento della globalizzazione di massa, negli ultimi decenni si è assistito ad un processo di internalizzazione delle imprese. Ciò, ha portato ad un incremento del commercio mondiale e degli investimenti all'estero, determinando una crescita della concorrenza anche in settori ove, inizialmente, dominavano le imprese locali. Le imprese orientate all'internazionalizzazione hanno la necessità di allearsi con altre imprese, per suddividere costi e rischi e per diventare più competitive sul mercato globale. A tale scopo mirano le Joint Ventures. Tale espressione, in italiano traducibile con "associazione temporanea di imprese", indica l'accordo più o meno duraturo tra due o più imprese, finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di un progetto, di un'opera o di un'attività imprenditoriale di comune interesse. Attraverso tale strumento, le imprese si rafforzano condividendo le proprie potenzialità e riducendo tempi di attuazione, costi e rischi, per un progetto di comune interesse, che si atteggia in maniera differente in base alle esigenze delle parti, libere di definire le reciproche obbligazioni. Tuttavia, esse avranno una minore autonomia decisionale, condivisa con le altre componenti dell’associazione. A volte, ciò può diventare un ostacolo, in particolare laddove le decisioni non siano condivise dalle parti. Come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. III, 6757/2001), la nozione di joint venture, per la sua ampiezza e generalità, non permette di delineare un preciso istituto giuridico, che viene plasmato dalle parti a seconda delle loro esigenze. Dei contorni più precisi si rinvengono nel diritto anglosassone, dal quale tale istituto proviene, che distingue le contractual joint ventures e le joint venture corporations.

Le Joint Venture Contrattuali

Sono degli accordi tra due o più imprese, che mettono a disposizione le loro reciproche capacità per ottenere un risultato comune, tale da arrecare un beneficio ad ognuno di loro. Da tale accordo, non deriva un centro di imputazione giuridica distinto da quello dei co-ventures, che, mantengono la loro autonomia. Le joint ventures non hanno una durata prestabilita, terminando quando lo scopo cessa o viene raggiunto. Non comportando un raggruppamento legale delle attività delle parti, né l’istituzione di un’entità giuridica distinta, il grado d’integrazione delle stesse è minimo, se comparato ad altre forme di joint ventures (come ad esempio quelle societarie o le joint venture equity). In ragione della loro duttilità, l’accordo alla base è abbastanza generale da non fornire dettagli sulla gestione del “Project” (progetto che le parti devono rispettare per raggiungere l’obiettivo comune). La struttura della Joint venture contrattuale è elementare: vi è la nomina di un Comitato Direttivo, con uno o più rappresentanti di ciascuna delle parti, per gestire il “Project” e la nomina di un Project Manager per l'esecuzione dello stesso. Le caratteristiche di tali joint ventures hanno reso difficile l’inquadramento normativo da parte della Dottrina. Una sua parte sosteneva che esse sono “prive di ogni preciso carattere distintivo nel senso d’idoneità a definire un particolare tipo negoziale”, ricomprendendole nell’art. 1322 c.c., nei contratti atipici. L’orientamento prevalente ritiene tali joint ventures una forma di collaborazione imprenditoriale caratterizzata dalla temporaneità. Le parti la stipulano quando intendono porre in essere un’attività economica in comune limitata nel tempo, il cui raggiungimento dello scopo ne determina lo scioglimento, al fine di realizzare un’opera, ovvero un affare, mediante l’utilizzo parziale delle rispettive risorse senza compromettere attività imprenditoriali altrui. In tal senso la figura giuridica più vicina è la riunione temporanea d’impresa ex Legge n. 584/1977, emanata a seguito della Direttiva CEE n. 305/1971. I partners sono legati da un rapporto di mandato, essendo la Riunione Temporanea di Impresa priva di una struttura organizzativa e di soggettività. Il raggruppamento temporaneo non costituisce un contratto tipico, in cui vi è un mandato collettivo e l’assunzione di una responsabilità solidale nei confronti della società appaltante.

Le Joint Venture Societarie

La peculiarità delle cd. incorporated joint ventures o joint ventures societarie consiste nella costituzione di un soggetto giuridico autonomo, generalmente una società di capitali, controllata congiuntamente da due o più società “madri”, cui le stesse imputano l’azione comune. Lo studio di un progetto di joint venture societaria comporta una serie di valutazioni di carattere preliminare. Innanzitutto, determinare i requisiti che dovrebbe avere il partner a cui proporre l’ipotesi di collaborazione, il quale dovrà apportare un contributo sostanziale al buon esito della “comune impresa”, in possesso di risorse, capacità ed obiettivi complementari o comunque compatibili con quelli che la società intende realizzare. Dopo aver individuato il possibile partner ed averlo convinto delle potenzialità della collaborazione, il consenso tra le parti si forma gradualmente, con la comune verifica della fattibilità (economica, produttiva, commerciale) del progetto e l’individuazione delle reciproche obbligazioni che ognuno dei partner dovrà assumersi per la riuscita dello stesso. Conclusa tale fase, le parti dovranno stabilire la struttura giuridica su cui basare la predisposizione e negoziazione del “joint venture agreement”, avviando la fase di negoziazione contrattuale, volta ad identificare i compiti ed i ruoli, nonché i diritti e gli obblighi di cui ogni parte dovrebbe farsi carico. La complessità nel regolamento di tutti i rapporti giuridici e commerciali scaturenti dalla costituzione di una joint venture societaria comporta l’impossibilità di disciplinarne tutti gli aspetti in un unico testo contrattuale: di qui la prassi di articolarne la struttura con un contratto principale (“cooperation agreement”, “joint venture agreement”, “main agreement”, etc.) ed una serie di contratti operativi.

  • Con il primo le parti determinano condizioni, termini e modalità per la costituzione e la gestione comune della nuova società da essi partecipata, individuando gli obiettivi, le azioni che dovrà intraprendere per la realizzazione degli obiettivi ed identificando le relazioni giuridiche che si instaureranno tra ognuno di essi e la nuova società.
  • I secondi, disciplinano gli obblighi che ognuno dei partner assumerà nei confronti della nuova società, individuando gli strumenti che messi a disposizione della joint venture company per lo svolgimento della sua attività.

La sottoscrizione del contratto principale e dei singoli contratti operativi avviene in momenti distinti, poiché il più delle volte la parte contraente degli “operational agreement” è la stessa “joint venture company” che i partners costituiranno soltanto dopo aver firmato il “main agreement”. Una volta stipulati tali accordi, la fase negoziale non può ancora considerarsi formalmente conclusa.: il “closing” dell’operazione avviene solo dopo la costituzione della società comune e l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste dalla legge.

Ulteriori distinzioni e Risvolti Giurisprudenziali inerenti le Joint Venture

La giurisprudenza distingue raggruppamenti verticali ed orizzontali, a seconda delle attribuzioni delle imprese associate. Le prime, sono caratterizzate dalla compresenza di imprese portatrici delle stesse competenze. Nelle seconde, l’impresa mandataria apporta delle competenze incentrate sulla prestazione prevalente, mentre le altre possono avere competenze diverse ed usualmente inerenti prestazioni secondarie scorporabili. Analizzando le problematiche di tale istituto, si rileva che vige il principio di immodificabilità soggettiva delle imprese che ne fanno parte. Tale preclusione, decorrente dalla presentazione delle offerte alla definizione dell’aggiudicazione, serve ad impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti alla Joint Venture manchevoli di uno o più requisiti di partecipazione alla gara, nonché la riduzione volta ad evitare l’esclusione della gara per difetto dei requisiti di uno dei componenti. Pertanto, laddove le imprese recedano dall’aggregazione temporanea, quelle che continuano a farne parte devono essere titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione (cfr. Cons. St, Sez. V, n. 3507/2017).

Il pericolo di paralisi nella Joint Venture e possibili soluzioni

Non di rado le componenti dell’aggregazione si trovano in disaccordo sulla gestione e/o definizione dell’indirizzo strategico della società o sul corretto adempimento dei patti parasociali. A tal fine, andranno predisposte delle clausole contrattuali che permettono di superare l’empasse dell’attività sociale dovuto a tali conflitti. Esse dovranno definire in maniera precisa e puntuale gli estremi dello stallo, che determina l’attivazione di meccanismi di risoluzione della paralisi societaria. Ciò al fine di evitare un abuso degli stessi, limitandoli alle questioni ritenute essenziali da entrambi i soci. Nel caso di stalli irrisolvibili, non si potrà ostacolare l’exit dell’impresa dissenziente. Spesso vengono previste della clausole denominate “roulette russa”, in virtù delle quali ciascuna parte può notificare all'altra la propria intenzione di comprare (o vendere) la partecipazione ad un prezzo liberamente determinato dall'offerente. L'altra parte avrà la facoltà di accettare l'offerta o di procedere all'acquisto della partecipazione del primo offerente (o alla vendita della propria), al medesimo prezzo originariamente offerto. Tale meccanismo è utilizzato nelle Joint Ventures paritetiche, nelle quali vi siano due soci che dispongano di analoghe capacità finanziarie. Esistono diverse varianti della clausola, che prevedono aste competitive e offerte in busta chiusa in cui prevale chi ha fatto l'offerta più alta (c.d. Texas shoot -out)Dette clausole, di derivazione statunitense, hanno sollevato alcuni problema di compatibilità con il nostro ordinamento, per via del mero arbitrio che le connotano (remissione della valutazione della partecipazione sociale al mero arbitrio di una delle parti; violazione del divieto di patto leonino). Al riguardo, va menzionata la pronuncia del Tribunale di Roma del 19.10.2017 che ha ritenuto valida tale clausola, qualificandola come un patto parasociale atipico, valido e rispondente a interessi meritevoli di tutela.

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Bibliografia e Sitografia

  • http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-05-27/contratti-joint-venture-085755.php
  • https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/04/come-internazionalizzare-la-propria-impresa-estero
  • https://www.studiocataldi.it/articoli/36197-joint-venture.asp
  • https://www.soldioggi.it/joint-venture-16871.html#societaria
  • https://www.studiolegaleriva.it/public/aggiunte/joint%20venture.pdf
  • https://www.ipsoa.it/documents/impresa/quotidiano/2014/08/09/i-principali-contratti-di-cooperazione-fra-societa-la-joint-venture
  • https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/public/Contratti-di-Joint venture-nella-giurisprudenza
  • https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/commercial/document/391297/579X-SDD1-F186-62SB-00000-00/Contractual_joint_ventures_overview
  • https://www.geldards.com/the-pitfalls-of-contractual-joint-ventures.aspx
  • https://www.ipsoa.it/documents/impresa/quotidiano/2014/08/09/i-principali-contratti-di-cooperazione-fra-societa-la-joint-venture#
  • http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-05-15/joint-venture-e-risoluzione-stalli-decisionali-recente-giurisprudenza-152311.php
  • www.giustizia-amministrativa.it

Questi ed altri temi sono affrontati nel Master in Giurista d'impresa di MELIUSform Business School.

Ultima modifica il 12/03/2020

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