Salvaguardare i diversi, ma concomitanti, interessi di esportatore e importatore al momento del pagamento.

A cura dell'Avv. Matteo Ghidini, partecipante dell'Executive Master in Giurista d'Impresa & General Counsel.


Negoziando un contratto di compravendita, uno degli elementi più delicati è senza dubbio quello di ricercare il mezzo di pagamento più sicuro. 

Nel farlo, si contrappongono da un lato le esigenze di chi vende, il quale ha necessità di essere rassicurato in merito all’incasso del corrispettivo e alle sue tempistiche, dall’altro le necessità di chi acquista, il quale di contro vuole certezza sulla conformità e sulla ricezione della merce, alla quale subordinare il pagamento. 

La forma di pagamento scelta non è altro che il punto di incontro tra queste diverse esigenze.
Ma cosa spinge due partners commerciali ad optare per un metodo di pagamento piuttosto che un altro?
La risposta è da ricercare in una serie di rischi che possono compromettere l’operazione, quali, solo per citare alcuni: rischio commerciale, rischio Paese1, rischio di cambio, rischio banca e rischio di credito (al quale tutte le imprese sono soggette concedendo dilazioni di pagamento a 30, 60 giorni, ecc.).
Sulla scelta della forma di pagamento incide anche la possibilità di reperire informazioni inerenti a solvibilità ed affidabilità della controparte; da ultimo non vanno trascurate condizioni di consegna della merce (si veda articolo sugli Incoterms) e modalità di trasporto.

La panacea, ovvero quel metodo di pagamento che accontenti sempre chi vende e chi compra (in considerazione anche dei costi legati alla determinata forma di pagamento) non esiste. Tuttavia, saper trovare la soluzione di compromesso tra le esigenze di volta in volta esposte dalle parti può permettere ad entrambe di commerciare con un discreto margine di sicurezza.

Scopo del presente elaborato è quello di dare consapevolezza al lettore di come le forme di pagamento comunemente utilizzate nel mercato interno (tra tutte, bonifico bancario ed assegno bancario) mal si adattino al mercato internazionale, introducendolo quindi nel contesto dei pagamenti internazionali, analizzando brevemente ed in modo certamente non esaustivo, le forme di pagamento ivi previste (nello specifico incasso documentario e lettera di credito).

1. Bonifico bancario e assegno bancario: criticità e rischi fuori dal mercato domestico.

È doveroso ricordare le tre “funzioni” che una forma di pagamento può avere:

  • settlement: mera forma di pagamento;
  • risk mitigation attenuare il rischio di credito per il venditore;
  • financing, permette all’acquirente di beneficiare di un pagamento dilazionato ed al tempo stesso al venditore di essere pagato a vista.

Le forme di pagamento ora in esame (bonifico e assegno bancario) sono senza dubbio le più utilizzate nel mercato domestico.
Operando però su scala internazionale, esse non sono certamente le più efficienti.

Partiamo dal bonifico: rapidità, semplicità e costi contenuti sono senza dubbio aspetti a favore dello stesso. 
Tuttavia, il bonifico bancario ha alla base un forte rapporto fiduciario tra i partners commerciali: senza dubbio, può essere frequente il suo utilizzo anche in cotesti internazionali, ma con fornitori ormai storici. 

L’assegno bancario, utilizzato nel commercio internazionale, presta il fianco ad altre problematiche.
Invero, è il singolo Stato a dettare il regime giuridico al quale tale forma di pagamento è soggetta, mancando una disciplina mondiale uniformemente riconosciuta ed approvata.
A ben vedere, per completezza, è doveroso citare la Convenzione di Ginevra2 del 1931, la quale ha regolamentato a livello globale l’assegno, ma che non ha avuto la massima adesione. Si pensi che, lasciando da parte la dicotomia tra sistemi di Common law e Civil law, all’interno di quest’ultimo non tutti i Paesi vi hanno aderito. Dinnanzi a tale forma di pagamento, oltre alla più palese problematica inerente alla sussistenza del rapporto di provvista, si dovrebbe monitorare la diversità di trattamento giuridico che può esserle riservato in uno Stato estero. Palese risulta pertanto essere la sua mera funzione di settlement (propria anche, per esempio, della cambiale tratta). 

Queste criticità, per citarne alcune, dovrebbero spingere coloro i quali commerciano nel mercato internazionale (o sono in procinto di farlo) a valutare altre forme di pagamento. 

2. Alcune forme di pagamento internazionali

Svilupperemo solamente un breve excursus rispetto a tale argomento, veramente vasto. Si consideri che le forme di pagamento internazionali sono diverse, più o meno complesse anche a seconda della funzione ricoperta. Analizziamo in questa sede l’incasso documentario e la lettera di credito.

Attraverso l’incasso documentario 3 (documentary collection), l’esportatore conferisce mandato alla propria banca di incassare dall’acquirente il corrispettivo di quanto venduto contro consegna di documenti commerciali (fatture, DDT, Bill of lading, ecc.). Semplificando estremamente, la banca del venditore invierà i documenti ad una banca dove ha sede il compratore, la quale seguendo le istruzioni impartite, li presenterà all’importatore per l’incasso (Documents against Payment, D/P, conosciuto anche come “Cash against Documents”, CAD) o l’accettazione4 (Documents against Acceptance, D/A).
Tale forma di pagamento predilige il trasporto via mare, in quanto i documenti viaggiano sul circuito bancario, a parte rispetto alla merce. 
La banca (mandatario) risponderà nei limiti dell’incarico ricevuto: rispetterà le istruzioni impartite (consegna documenti contro pagamento/accettazione) e non si assumerà responsabilità circa il buon esito dell’operazione! 

Lo strumento, così strutturato, assolve solamente la funzione di settlement5; l’esportatore è soggetto a rischi (es. mancato ritiro della merce con addebito dei costi; ritiro della merce senza pagamento/accettazione, mancato pagamento della tratta ecc.). Dal canto suo, l’importatore potrebbe pagare/accettare e scoprire solo in seguito la non conformità dei beni. 
Senza dubbio, una tale forma di pagamento ben si presta a scambi commerciali oltre confine di commodity (o comunque beni fungibili) e quando si ha certezza sulla solvibilità del cliente, ma mal si addice alla vendita di beni customizzati o quando si ha un elevato rischio di insolvenza.
Tra i vantaggi vi sono, infine, semplicità dell’operazione e costo contenuto.

Passiamo ora al credito documentario6.

Tale forma di pagamento, ricondotta da dottrina e giurisprudenza italiana alla delegazione di pagamento e di debito, è meglio conosciuta come Lettera di credito (LC). Essa è costituita da un’operazione particolarmente strutturata, nella quale il compratore conferisce mandato irrevocabile alla propria banca per corrispondere il dovuto al venditore.
Entrando nel dettaglio pur senza dilungarsi, in quanto dal punto di vista strettamente teorico è copiosa la letteratura e sono numerose le spiegazioni anche reperibili in rete7, si deve precisare che il mandato irrevocabile di pagamento è tuttavia subordinato alla presentazione di determinati documenti8 da parte del venditore (beneficiario) entro una data pattuita. 
La banca del compratore (banca emittente) ricevuta la documentazione, verificherà la compliance ai documenti riportati nel testo dell’impegno di pagamento che ha assunto e, solo in caso di esito positivo, effettuerà il pagamento/accetterà una tratta emessa dal beneficiario.
Anche tale forma di pagamento si basa inevitabilmente sul rapporto di fiducia tra le parti, non dando rassicurazioni sul buon esito dell’operazione commerciale, ma solo del suo regolamento finanziario.
È importante, a riguardo definire anche i dettagli della Lettera di credito, quali la sua forma9, i documenti necessari alla presentazione, ecc.
La Lettera di credito crea un rapporto trilaterale dove:

  • l’acquirente conferisce mandato di pagamento irrevocabile alla propria banca;
  • il venditore è vincolato alla presentazione dei documenti chiesti dal credito documentario e nel rispetto delle norme vigenti; 
  • la banca incaricata si impegna a pagare / accettare una tratta (previa compliance della documentazione presentata), risultando a tutti gli effetti l’effettiva debitrice verso il venditore (anche se ciò non comporta la liberazione dell’acquirente, che rimarrà obbligato in via sussidiaria). 

 

La forma di pagamento in parola offre pertanto vantaggi a tutti i players: chi compra ha certezza di pagare merce spedita e conforme agli accordi; chi vende ha la certezza che una banca (compliance documentale permettendo) onorerà il pagamento, senza ostacoli da parte dell’acquirente, essendo l’operazione totalmente indipendente dal contratto di vendita.

Per il fornitore, i vantaggi vanno tuttavia oltre la singola operazione commerciale.
In particolar modo, in un’ottica di pianificazione aziendale, pertanto in chiave lungimirante, questa forma di pagamento adottata per più affari e comunque con continuità, permette di pianificare i flussi di entrata dell’impresa, organizzare la produzione programmandola in funzione della notifica10 del credito documentario e dell’accettazione. 

Infine, sempre rimanendo nell’ambito di flussi di cassa, il credito documentario può assolvere (oltre alla funzione intrinseca di settlement e risk mitigation) la funzione di financing, tramite operazioni di smobilizzo del credito (es. per pagamenti differiti).
Per quanto attiene le spese e commissioni del credito documentario, è opportuno (ed equo per le parti) porre a carico dell’acquirente quelle della banca emittente, mentre a carico del venditore quelle dovute alla banca avvisante e alla confermante (se presente).

 

Quelle trattate sono solo alcune delle forme di pagamento internazionali; come da premesse, la varietà delle stesse permette di andare incontro alle esigenze (pratiche ed economiche) di chiunque, rendendole maggiormente adatte al mercato globale rispetto alle forme di pagamento utilizzate nel mercato domestico.


[1] Con l’espressione “rischio Paese” ci si riferisce all’insieme “dei rischi che non si sostengono in caso di transazioni economico/finanziarie nel mercato domestico, ma che emergono nel momento in cui tali transazioni si effettuano in un paese estero”, pag. 11 “Pagamenti Internazionali” – A. Di Meo, ed. 2018, Wolters Kluwer.

[2] Avente ad oggetto gli assegni bancari, le cambiali/vaglia cambiari, la Convenzione di Ginevra, al quale l’Italia ha aderito, dispone “che l’assegno deve contenere un mandato puro e semplice di pagare una determinata somma, dettando alcune regole che tutti i Paesi sottoscrittori alla Convenzione hanno seguito nel disciplinare la materia nei propri ordinamenti giuridici”, pag. 107 “Pagamenti Internazionali” – A. Di Meo, ed. 2018, Wolters Kluwer.

[3] Regolamentato dalla normativa internazionale URC 522 ICC.

[4] Per esempio accettando una cambiale tratta o firmando un pagherò cambiario.

[5] Qualora si facesse ricorso alla Documents against Acceptance”, D/A, quest’ultima potrebbe svolgere funzione di risk mitigation servendosi di pagherò cambiario o di una cambiale tratta con avvallo, nonché funzione di financing attraverso lo sconto (discounting) dei citati effetti.

[6] Regolamentato dalla normativa internazionale UCP 600 ICC e dalla ISBP Prassi Bancaria Internazionale Uniforme Pubblicazione 745/2013 della ICC.

[7] https://www.confindustriaemilia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/82455

[8] I documenti in quesitone sono generalmente documenti commerciali (quali la fattura e il packing list), documenti di trasporto, in base al trasporto scelto, i documenti assicurativi e i certificati vari (es. il collaudo).  

[9] Il credito documentario ha due forme: non confermato e confermato. Con il primo, è solo la banca emittente che si assume l’impegno irrevocabile (il venditore eliminerà in tal modo solo il rischio cliente, ma dovrà verificare il rating della banca emittente). Con il credito bancario confermato, all’impegno della banca emittente si aggiunge quello della banca confermante, che dovrà adempiere anche qualora la prima non fosse in grado di onorare l’impegno preso; tale forma risulta importante quando si opera con partners commerciali situati in Paesi difficili, coprendosi in tal modo non solo da rischio Paese, ma anche dal rischio banca.

[10] La banca avvisante (che il venditore deve sempre comunicare all’acquirente in modo che ne dia comunicazione alla banca emittente), accerta l’autenticità del messaggio ricevuto dalla banca emittente per poi avvisare il beneficiario che presso la determinata banca è stato aperto un credito documentario a suo favore, facendogliene pervenire copia del testo.

Ultima modifica il 15/06/2022