Il d.l. 50/2017 ha esteso la disciplina speciale delle start up innovative alle PMI in forma s.r.l.

A cura della Dott.ssa Giulia Furia, partecipante dell'Executive Master in Giurista d'Impresa e General Counsel


Una marcia in più per tutte le S.r.l. PMI[1]” è un articolo di giornale di recente pubblicazione che decanta i “vantaggi” normativi concessi alle s.r.l. -PMI[2], introdotti dal d.l. 50/2017, relativamente alla circolazione delle quote:

  • (i) la possibilità di suddividere il capitale in “categorie” di quote contraddistinte dall’attribuzione di diritti diversi, e di caratterizzare tali categorie di quote con notevoli e svariate limitazioni del diritto di voto,
  • (ii) di compiere operazioni sulle proprie quote in attuazione di piani di incentivazione di dipendenti, collaboratori e amministratori,
  • (iii) di effettuare l’offerta al pubblico di quote di partecipazione al capitale sociale, anche attraverso il crowdfunding, nonché portali organizzati per la raccolta di capitali mediante internet.

La novella del 2017 ha esteso la disciplina speciale delle start up innovative alle PMI in forma s.r.l. In particolare, in deroga all’art. 2468, è prevista la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi e dotate di particolari attribuzioni, difatti si conviene che le quote sono rappresentate da una maggiore oggettività e non dall’individualità in quanto socio.

A tal proposito, nell’atto costitutivo delle s.r.l. PMI è possibile costituire categorie di quote con diritti diversi per le varie prerogative e/o oneri delle partecipazioni oggettivate, e diritti particolari la cui diversificazione attiene a quel socio in differenti misure nel rapporto sociale. Oltre a ciò, si accede alla possibilità di emettere categorie di quote prive di voto, con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, oppure diritti di voto limitati e subordinati rispettivamente da argomenti e al verificarsi di condizioni meramente potestative. Pertanto, si suppone una certa analogia alla normativa sulle s.p.a.., poiché le categorie di quote sono partecipazioni sociali oggettive, le cui azioni nei limiti imposti dalla legge sono determinate liberamente nel loro contenuto sulle varie categorie[3].

Per una maggiore chiarezza normativa, la dottrina ha meglio indicato le diverse interpretazioni, soprattutto in ambito applicativo, e in taluni casi gli orientamenti hanno acquisito posizioni più rivoluzionari di altri. Nella fattispecie i consigli notarili, quali professionisti del settore, si sono occupati di chiarire diversi dubbi riguardanti l’aspetto pratico, precisamente sulla circolazione delle quote riformato dal d.l. 50/2017.

In primis, il Consiglio Notarile di Milano asserisce una certa emancipazione da parte delle s.r.l., rispetto alla già conclamata considerazione che la medesima sia un’organizzazione incentrata sulle persone nonché sui soci, in particolare, sostiene che è possibile consentire una maggiore standardizzazione e spersonalizzazione delle quote[4]. E’ di parere opposto il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie che considera la standardizzazione delle quote preclusa dal principio di unicità delle partecipazioni di s.r.l., ovverosia è volta ad impedire che l’emissione di quote abbiano tutte necessariamente lo stesso valore nominale[5]. Si esamina l’art. 26, 2 comma, d.l. n. 179/2012 , il quale prevede che nell’atto costitutivo di tutte le s.r.l. P.M.I. è possibile creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, è altresì liberamente determinabile il contenuto, ancorché sia precluso dall’art. 2468, commi secondo e terzo del codice civile. Fermo restando il principio dell’unicità e della autonomia delle partecipazioni sociali espresso dal disposto degli artt. 2481-ter, 2 comma, c.c. e 2482-quater c.c., la Commissione veneta riconosce che i diritti particolari non fanno più capo al socio ma alla quota, precisamente le categorie speciali di quote rimangono unitarie, come per le ordinarie, e l’ammontare è pari alla frazione di capitale sociale rappresentato, mutabile in base alle successive vicende circolatorie[6].

La Commissione meneghina, invece, ne rappresenta una connotazione più innovativa, da un lato si sofferma sull’interpretazione letterale della disposizione ivi indicata, dall’altro asserisce che il concetto di  “categoria” utilizzato legittima il processo di standardizzazione ed oggettivazione del capitale sociale, il quale prevede la suddivisione in quote unitarie, indivisibili e cumulabili in capo ad uno stesso soggetto, contenenti diritti diversi dalle quote ordinarie[7]. Tuttavia, la dottrina condivide la posizione che menzionare “categoria” non significa certamente applicare il concetto di standardizzazione. Altresì è opportuno evidenziare che il Legislatore ha voluto incorporare i diritti specifici nelle azioni speciali, al fine di consentire all’investitore di assegnarsi partecipazioni prive del diritto di voto e privilegiate nella distribuzione degli utili.

Ancora, l’applicazione d.l. n.50/2017 con la successiva riformulazione dell’art. 2475, 1 comma[8], ha ridotto la differenza tra s.r.l. e s.p.a. a seguito della possibilità di apertura al mercato da parte delle s.r.l., e all’affidamento di maggiori poteri gestori da parte degli amministratori per via dell’emissione delle categorie speciali di quote dotati di diritti diversi[9]. Orbene, il divieto di standardizzazione delle partecipazione, ivi menzionato, è venuto meno rispetto alla prioritaria volontà del Legislatore, quale quella di orientare le s.r.l. PMI all’apertura del mercato, quindi non necessariamente considerate chiuse come quelle ordinarie. Pertanto, se ne deduce che ad oggi la standardizzazione totale e parziale del capitale sociale può essere ritenuta valida, ancorché non composto da quote speciali[10].

A conclusione, l’autonomia statuaria della s.r.l. PMI rafforza tutte le argomentazioni sull’ammissibilità della legittima spersonalizzazione del capitale sociale, andando verso ad una oggettivazione della medesima.

In questa ottica, non è possibile precludere che tale posizione possa essere estesa anche nei confronti delle s.r.l. con maggiori dimensioni, in modo tale da favorire la diffusione delle quote tra il pubblico e l’agevolazione dei soci nell’esercizio dei relativi diritti sociali. Dunque, il principio di unicità sostenuto dal Comitato Triveneto dei Notai ha assunto un’interpretazione evolutiva relativamente alle partecipazione delle s.r.l. PMI, dal canto suo, la Commissione meneghina mantiene la sua linea nel considerare le speciali categorie di quote sia come partecipazioni individuali, sia come partecipazioni standardizzate.

In ultimo si evidenzia che nello scenario economico solo il 17%[11] nonché solo 106 PMI hanno approfittato dell’opportunità offerta mediante l’equity crowdfunding di raccogliere il capitale mediante piattaforme autorizzati dalla CONSOB, come Mamacrowd.com, Walliance e altri. Di recente tale modalità di investimento allarga i propri confini anche trai paesi comunitari, peraltro sussiste una fase transitoria in cui è ipotizzabile che qualche soggetto avii una sorta di procedura veloce[12], questo perché il Nuovo Regolamento Ue2020/1503 è stato si recepito dall’ordinamento italiano, ma non rispetto alla sua esecuzione riguardante l’attività di autorizzazione e vigilanza da parte della Consob o Bankitalia


[1]G. CONDO’, G. TONINI, “Una marcia in più per tutte le S.r.l. PMI”, in “Nt+Diritto”,26 Febbraio 2021 .

[2]Sono classificabili come P.M.I., in via generale, ai sensi della Raccomandazione CE n. 2003/361/CE, le s.r.l. che non abbiano un numero di dipendenti superiore a 250 unità e che, in base all’ultimo bilancio, presentino un fatturato netto annuo inferiore a 50 milioni di euro o uno stato patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro (art. 2 racc. CE), mentre, ai fini della possibilità di rendere le relative quote oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta del capitale, c.d. crowdfunding,per effetto della definizione contenuta nell’art. 2, paragrafo 1, lettera f, primo alinea, del Reg. Ue 2017/129, dovranno sussistere due dei citati requisiti, tra cui non necessariamente un numero di impiegati attivi inferiore a 250”. Vd. M.Morgese, Categorie speciali di quote nelle s.r.l. P.M.I.: standardizzazione o quota unitaria, in Giuseppe A. Rescio (a cura di), Categorie di partecipazione e condizioni soggettive del socio, Quaderni DB sulle Massime e sugli Orientamenti di interesse notarile in materia di diritto societario, 2021, pp-37-53.

[3] Vd. M.MALTONI, A. RUOTOLO, D. BOGGIALI, La nuova disciplina delle PMI società a responsabilità limitata, in Studio n. 101 Consiglio nazionale del Notariato, 2018, I, p. 9.

[4]Vd.CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, (2018). Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI, massima n.171.

[5]Vd. M.Morgese, Categorie speciali di quote nelle s.r.l. P.M.I.: standardizzazione o quota unitaria, in Giuseppe A. Rescio ( a cura di), Categorie di partecipazione e condizioni soggettive del socio, Quaderni DB sulle Massime e sugli Orientamenti di interesse notarile in materia di diritto societario, 2021, pp-37-53

[6]Vd.COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, massima I.N.6, Applicazione del principio dell’unicità della partecipazione in presenza di categorie di quote, 1° pubbl. 9/18

[7] Vd., tra gli altri, O. CAGNASSO, op. cit., dove l’attributo «standardizzate» viene accostato a «categorie di quote», senza alcuna particolare aggiunta; allo stesso modo, N. ABRIANI, La struttura finanziaria della società a responsabilità limitata, in RDS, 2019, 512-513.

[8]Cfr.: L. CALVOSA, Gestione dell’impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c., in Società, 2019, 800 ss., a parere della quale, con l’emanazione del C.C.I., e la conseguente modifica dell’art. 2475, 1 comma, c.c., prima della sua recentissima correzione che però modifica fino ad un certo punto i termini della questione, si sarebbe completato il processo di riavvicinamento del modello s.r.l. a quello delle s.p.a., iniziato con la disciplina riservata alle P.M.I., sul piano finanziario e completato, ora, sul piano della governance, determinando il ritorno della s.r.l. quale “piccola anonima”,

[9]Ivi, (nt.5)

[10]Sotto il profilo della tacita abrogazione del divieto di rappresentare le quote di s.r.l. tramite azioni, va evidenziata l’osservazione di P. BENAZZO, Categorie di quote, diritti di voto e governance della “nuovissima” s.r.l.: quale ruolo e quale s.p.a.zio per la disciplina azionaria nella s.r.l. - PMI aperta?, cit., a parere del quale, una volta che con l’art. 100-ter t.u.f. è stato previsto per le quote di s.r.l. P.M.I. un meccanismo di circolazione analogo a quello della gestione accentrata stabilito per il trasferimento delle azioni dematerializzate di s.p.a., non può più negarsi che le s.r.l. possano emettere azioni, quali partecipazioni al capitale sociale suscettibile di circolazione cartolare.

[11]Tale percentuale è frutto di un campione pari al 100%. POLITECNICO DI MILANO 1863, 6° Report italiano sul CrowdInvesting, in Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation, luglio 2021, Milano.

[12] L.INCORVATI, “Equity crowdfunding Italia in leggero ritardo sul regolamento EU, in “il Sole 24 ore”, 29 Gennaio 2022.

Ultima modifica il 21/02/2022