A cura dell'Avv. G. Arpea, Docente in area Legale

Premessa

Il principio di tassatività delle iscrizioni al Registro delle Imprese, in virtù del quale non è ammesso il deposito per l’iscrizione di atti diversi da quelli tipicamente previsti dalla legge, è un principio cardine del sistema pubblicitario camerale.

Un recente orientamento inaugurato dal Giudice del registro di Milano[1], che ha ritenuto ammissibile l’iscrizione di domande giudiziali relative alla titolarità di quote di una società a responsabilità limitata, sembra però mettere in dubbio questo assioma della pubblicità legale.

Proviamo a fare chiarezza.

Il principio di tassatività

Come detto, è la legge – in particolare, alcune specifiche disposizioni del Codice Civile[2] – a stabilire quali iscrizioni e quali depositi siano tassativi e chi sia legittimato a eseguirli. Il Registro delle Imprese ottempera infatti a due principi fondamentali:

  • il principio della tipicità o tassatività delle iscrizioni, per cui sono ammesse soltanto le iscrizioni previste dalla legge “a numero chiuso”;
  • il principio dell’istanza di parte, per cui le iscrizioni sono eseguite a richiesta dall’interessato, di regola individuato dalle stesse norme di legge che prevedono le iscrizioni. Soltanto quando un’iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta, questa può essere eseguita su ordine del Giudice del Registro, che provvede con decreto.

Si tratta di criteri formali e rigorosi sui quali si fonda il sistema di pubblicità legale e che, apparentemente, non sembrerebbero tollerare eccezioni.

La “svolta” del Tribunale di Milano

Cionondimeno, il decreto del Tribunale di Milano sembra optare per un criterio di tipicità “temperata” in tema di atti societari passibili di iscrizione nel Registro Imprese.

Nel caso particolare, il Giudice del Registro ha ammesso infatti l’iscrizione al Registro delle Imprese di procedimenti giudiziari in merito alla proprietà di partecipazioni sociali. Eventualità che però non è prevista espressamente dalla legge e che, quindi, sarebbe estranea al principio di tassatività enunciato dall’art. 2188 c.c.

La decisione in commento è quindi particolarmente importante, poiché rappresenta un “punto di rottura” – per la verità, già considerato da altri precedenti di merito[3] – rispetto all’orientamento più formalista.

Ancor più significativa è però la ragione a fondamento di questa pronuncia. Sostiene al riguardo il Tribunale di Milano che il principio di tassatività delle iscrizioni sia conciliabile e, anzi, debba coesistere con il principio di completezza, per come è ricostruibile alla luce del sistema di pubblicità commerciale del Registro delle Imprese. Difatti, in base a quest’ultimo principio, sarebbe ammessa l’iscrizione, anche in difetto di una espressa previsione normativa, di tutti gli atti modificativi di situazioni soggette a iscrizione. Cosicché, sempre secondo il Giudice del Registro, sarebbe possibile un’interpretazione (non analogica delle norme in materia di pubblicità, ma) estensiva della disciplina dell’iscrizione effettuata in buona fede di cui all’art. 2470 c.c.

Da questa ricostruzione si desume che l’iscrizione nel Registro delle Imprese non può che assumere una funzione prenotativa, assimilabile a quella che disciplina le trascrizioni dei beni immobili. Con una sola differenza: mentre queste ultime trascrizioni sono soggette a un effetto automatico, per le prime l’effetto prenotativo si produrrebbe solo se abbinato alla buona fede nell’acquisto.

Conclusioni

La decisione del Tribunale di Milano è apprezzabile per lo scopo che si prefigge: l’iscrizione della sentenza che accerta o produce il trasferimento delle quote viene chiamata ad assolvere a una funzione simile a quella del regime delle trascrizioni.

Se proviamo a guardare oltre, il passo successivo è quello di includere in questo nuovo insieme di atti o fatti iscrivibili nel Registro delle Imprese, oltre il trasferimento di quote, anche tutti quelli che potenzialmente siano in grado di comportare il trasferimento delle partecipazioni.

Al di là della bontà delle intenzioni di questo orientamento, è tuttavia quantomeno dubbio che l’applicazione estensiva dell’art. 2470 c.c. costituisca una base abbastanza solida. Difatti, se da un lato è evidente la somiglianza tra i meccanismi per la risoluzione di conflitti tra diversi acquirenti del medesimo bene, dall’altro lato va osservato che attribuire efficacia prenotativa (la stessa delle vicende relative a beni immobili) sembra eccessivo, quantomeno per gli effetti che verrebbero a prodursi. Basti considerare al riguardo la difficoltà che ne deriverebbe in tema di circolazione delle quote: l’effetto prenotativo farebbe prevalere sempre e comunque il soggetto richiedente l’iscrizione, in danno dei terzi intervenuti successivamente in termini di iscrizione.

Il tema resta aperto e in attesa di nuove pronunce della giurisprudenza del Registro.


[1] Trib. Milano, decreto del 10 dicembre 2018, n. 3419, n.r.g. 10247/18, in Giurisprudenzadelleimprese.it.

[2] V. art. 2188 c.c.: «È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329, 2493, 2502-bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2845, 2949]. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.».

[3] Trib. Napoli, decreto del 23 aprile 2015; Trib. Milano, decreto del 4 luglio 2014, n.r.g. 4123, in Giur. Comm., 2018, II, p. 523; Trib. Napoli, decreto del 15 ottobre 2013, in Ilcaso.it; Trib. Pavia, decreto del 16 luglio 2012; Trib. Verona, decreto del 1° aprile 2012, in Ilcaso.it; contra Trib. Avellino, decreto dell’8 gennaio 2018, n. 64, in Dejure.it.


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Ultima modifica il 06/07/2021

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