A cura di D. Trotti, Presidente Regionale AIDP

Settembre è il mese in cui la maggior parte di coloro che si occupano di risorse umane si riaffacciano su tematiche cardine, e lo fanno attraverso una panoramica che focalizza i punti di cambiamento.Utilizzeremo anche noi questa modalità nel presentare questo articoloCi soffermeremo sulla retribuzione focalizzando premi di produttività e welfare (nell’ltro contributo); parleremo delle possibili novità, affrontando dottrina e documenti amministrativi.

 

Perché retribuzione e perché produttività.

La retribuzione è divenuta un elemento su cui si stanno soffermando in molti, visto il periodo e visti i nuovi scenari che si aprono in questo periodo emergenziale. Credo si stia sviluppando un nuovo approccio al diritto del lavoro e al sinallagma. Quest’ultimo in particolare è un punto centrale del nostro ordinamento: sinallagma vuol dire che oggi - eccetto l’apprendistato- è cogente la relazione ‘ora di lavoro = retribuzione’. Il nuovo approccio di cui abbiamo parlato è frutto della elaborazione che a partire dal 2008 ha riguardato i premi di produttività e la retribuzione ad essa collegata. Su questo tema è intervenuta, facendo il punto la risoluzione n.36 nel 2020, dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate sul tema:

L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 10 per cento per i premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato.

Tale norma è nota e specifica che sui premi di produttività (con alcuni limiti) si applica una tassazione di favore. Situazione non sempre favorevole, perché, ad esempio, se io avessi detrazioni maggiori della Irpef che pago, mi converrebbe il regime ordinario fino a capienza delle detrazioni (perché altrimenti pagherei il 10%).

Ci ricorda inoltre che: si ritiene che il regime fiscale di favore possa applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Poche righe sopra aveva inoltre precisato: dal 2016 non possono godere dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento singole voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro, essendo l’agevolazione in esame da riconoscersi ai soli premi di risultato. Quindi possiamo dire che oggi questa parte di retribuzione non è collegata alla prestazione oraria, ma ad altri parametri connessi con la produttività aziendale intesa come: ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti.

E’ possibile allargare questo spazio e includere tutta la retribuzione in questi concetti, probabilmente dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista pratico no. Tuttavia, perché non agganciare gli aumenti dei CCNL a parametri simili concordati a livello aziendale, in futuro?

Certo ricordando che: i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Qui il CCNL potrebbe dare delle linee guida (dei concetti quadro) da concretizzare a livello aziendale. Fermo restando il fatto che il legislatore potrebbe dare anche ai CCNL il potere di erogare i premi di produttività come oggi intesi.

La risoluzione conferma questa possibilità dicendo che: il regime fiscale reintrodotto dalla legge di Stabilità 2016, non riservando il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività”, impone che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale. Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo. Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è - anche per circostanze eccezionali - effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, si ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10 per cento qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale. Anche in tali ipotesi resta fermo che l’agevolazione sarà applicata sull’intero importo stabilito nel contratto aziendale/territoriale, a nulla rilevando la data di sottoscrizione di quest’ultimo.

Sintetizzando, possiamo dire che l'Agenzia delle Entrate parla della retribuzione come di un elemento distinto e disconnesso dagli elementi retributivi (dal mio punto di vista legati all’ora di lavoro). Si tratta di una retribuzione che nulla ha a che fare con ‘tempo = euro’. Si riferisce alla retribuzione in termini di raggiungimento di obiettivi incerti dicendo ‘raggiungimento obiettivi = euro’. Ciò comporta un ulteriore vantaggio per il lavoratore in cui la retribuzione tende ad avvicinarsi all’equazione ‘netto = lordo’.

La risoluzione 36 parla dell’incertezza del risultato con due vantaggi: l’azienda ha riscontro in termini di aumento della produttività e quindi maggior guadagno ed il lavoratore (eccetto come abbiamo detto alcuni casi) ha un netto maggiore.

Legislatore, aziende e sindacati dei lavoratori avranno il coraggio di percorrere la strada di agganciare i rinnovi economici contrattuali alla produttività?

Il futuro ce lo dirà.

Ultima modifica il 03/10/2020

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