Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è un vantaggioso contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all'occupazione dei giovani; si articola in tre livelli con funzioni diverse:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, (c.d. primo livello) che consente ilconseguimento di un qualifica professionale ed è diretto a giovani con età compresa tra 15 e18 anni;
  2. apprendistato professionalizzante che prevede un apprendimento tecnico-professionale ed èdiretto a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (c.d. secondo livello);
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. terzo livello), che consente di conseguire ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore.

In questa sede analizzeremo nel dettaglio l'apprendistato di secondo livello, ovvero, l'apprendistato professionalizzante, detto anche contratto di mestiere, e gli aspetti vantaggiosi per i datori di lavoro. Innanzitutto va sottolineato come tale tipologia contrattuale venga definita a “causa mista”, in quanto oltre alla prestazione lavorativa, tale contratto prevede obbligatoriamente la formazione dell'apprendista, elemento imprescindibile, in accordo con le disposizioni dello specifico ccnl; la formazione avviene sia all'interno dell'azienda che attraverso specifici corsi organizzati dalle regioni.Tale tipologia contrattuale è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e prevede una durata massima di 3 anniad eccezione del settore artigiano per cui si può arrivare a 5 anni.

L'obbligo formativo.

contratti collettivi definiscono il monte ore e le modalità di erogazione della formazione con l’obiettivo del conseguimento della qualifica in funzione del profilo professionale stabilito nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata del contratto, sempre entro i limiti imposti dalla normativa. Per il contratto di apprendistato professionalizzante la formazione obbligatoria è sospesa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore. La formazione in modalità e-learning o FAD è consentita solo in caso di riduzione delle attività lavorative.

In merito all'obbligo formativo si distinguono due tipologie di formazione:

  • professionalizzante: volta ad acquisire le competenze tecnico-professionali e svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro;
  • di base e trasversale: che integra la prima ed è di solita offerta gratuitamente mediante le Regioni; la sua durata è determinata dalla normativa vigente per l'intero periodo di apprendistato sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista quando viene assunto:
    • 120 ore per apprendisti senza titolo di studio, con licenza elementare e/o sola licenza di scuola secondaria di I grado (licenza media);
    • 80 ore per gli apprendisti con diploma di scuola secondaria di II grado o qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
    • 40 ore per gli apprendisti con laurea o titolo equivalente.

Il Piano formativo individuale (PFI).

Il contratti di apprendistato prevede la redazione del Piano formativo individuale (PFI) che deve essere consegnato all’apprendista e, se previsto dalla contrattazione collettiva, inviato agli Enti Bilaterali. Il Piano Formativo Individuale viene elaborato dal datore di lavoro, tenendo in considerazione anche i moduli e i formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti Bilaterali. 

Il PFI indica:

  • gli obiettivi formativi;
  • i contenuti della formazione;
  • le modalità di erogazione della formazione;
  • il nome del tutor e le sue funzioni nell’ambito del contratto di apprendistato.

Su concorde valutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor il PFI può essere modificato in corso di rapporto di lavoro.

Apprendisti e tutela.

Essendo l’apprendistato un contratto di lavoro a tutti gli effetti, è importante ricordare che all’apprendista sono riconosciute tutte le tutele che hanno gli altri lavoratori. Agli apprendisti quindi spettano:

  • indennità di malattia;
  • assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • assicurazione contro invalidità e vecchiaia;
  • assegni familiari;
  • maternità;
  • indennità di disoccupazione NASPI;
  • indennità di maternità.

Per quanto riguarda le ferie, come tutti gli altri lavoratori, hanno diritto a 4 settimane l’annomentre per chi ha meno di 16 anni sono 30 giorni. Così come gli altri contratti, il PFI prevede la possibilità di concludere anticipatamente il rapporto di lavoro da parte dell’apprendista, mentre il datore di lavoro non può interrompere anticipatamente ad eccezione di una giusta causa o un giusto motivo. L’apprendista può quindi recedere nel rispetto del preavviso indicato in contratto, ma non è obbligato a darne specifica motivazione.

Vantaggi per il datore di lavoro.

Per quanto riguarda il salario, la legge dà la possibilità di inquadrare l'apprendista fino a due livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, secondo le indicazioni del contratto collettivo applicato, consentendo all'azienda di assumere e formare le nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso, in quanto sia la remunerazione che gli oneri previdenziali e assistenziali sono ridotti.Inoltre, le imprese che assumono apprendisti possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, secondo le specifiche che seguono:

  • per le aziende fino a 9 dipendenti: contribuzione pari all'1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno e al 10% a partire dal terzo anno e in caso di consolidamento del contratto, per i dodici mesi successivi;
  • aziende oltre 9 dipendenti: contribuzione per tutta la durata dell'apprendistato pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Anche la contribuzione a carico dell'apprendista è ridotta ed è pari al 5,84% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato.

Agevolazioni fiscali.

Il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo dell'IRAP, l'Imposta regionale sulle attività produttive. Il datore di lavoro, ai fini IRAP, deduce le spese relative al contratto di apprendistato, inclusi, contributi, salari, oneri sociali e trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Se il rapporto di lavoro, nel corso del periodo d’imposta, è stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, allora la deduzione per l’apprendista è limitata al tempo in cui il dipendente risultava contrattualizzato come apprendista.

Conclusioni.

In definitiva possiamo affermare che l'apprendistato risulti essere oggi uno strumento abbastanza vantaggioso per le aziende che vogliono farne uso; soprattutto nello scenario economico attuale che stiamo vivendo, nonché quello della pandemia Covid-19, politiche del lavoro e strumenti ad hoc per incentivare le assunzioni e l'inserimento dei giovani all'interno del mercato del lavoro sono necessarie oggi più che mai. Probabilmente, questa tipologia contrattuale per chi ha ottime capacità ed in curriculum vitae di alto livello potrebbe risultare una soluzione esigua in termini economici, ma c'è da dire che l'azienda davvero interessata ad investire sul capitale umano non potrà che sfruttare al meglio questo strumento di lancio.

Bibliografia

  • Testo Unico sull' Apprendistato
  • Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.527 del 29 luglio 2020
  • Inps, Circolare Inps n.108 del 14/11/2018
  • D. Lgs 446/97 art. 11 c. 1 lett. a) n. 5

A cura di M. Ferraro (partecipante dell'Executive Master in Amministrazione del Personale e Consulenza del Lavoro)

​Questi ed altri temi sono affrontati nei Master in Gestione del Personale.

Ultima modifica il 14/01/2021

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