Le ritenute cui è soggetta la retribuzione lorda del lavoratore

La retribuzione lorda del lavoratore è soggetta ad alcune ritenute previste dalle norme legislative e, in qualche caso, anche da norme contrattuali.

Tali ritenute si distinguono in previdenziali/assistenziali e fiscali.

  • le prime operano sull'imponibile contributivo, configurandosi nella quota della contribuzione previdenziale ed assistenziale posta a carico del lavoratore;
  • le seconde, operano sull'imponibile fiscale, sul quale deve essere calcolata e detratta l'imposta sui redditi dovuta dal lavoratore.

La retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Per minimo contrattuale, ex art. 1, co. 1, l. n. 389/1989, si intende che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non possa essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle OO.SS. su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Il minimale contrattuale così determinato deve essere poi adeguato, se eventualmente inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera (che non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld al 1° gennaio).

Generalmente l’importo da assoggettare a contributi è costituito dal totale di quanto corrisposto nel corso del periodo di retribuzione, nel rispetto dei minimali, con arrotondamento all’unità di euro (per difetto fino a 49 centesimi e per eccesso da 50 centesimi in su).          

I contributi INPS a carico dei lavoratori dipendenti sono i seguenti:

  • per il fondo pensione dipendenti 9,19%;
  • se l'azienda è potenziale fruitrice della C.I.G. straordinaria (per esempio le aziende industriali oltre i 15 dipendenti), i contributi a carico dipendente salgono dello 0,30% ed assommano quindi ad un totale di 9,49%;
  • per quanto riguarda la particolare figura dell'apprendista si prevede una speciale contribuzione in quanto l'aliquota destinata al fondo pensione è determinata nella misura del 5,84%.

Si deve poi considerare che i lavoratori dipendenti che hanno un’aliquota contributiva pensionistica a proprio carico inferiore al 10%, sulla quota di retribuzione eccedente la I° fascia di retribuzione pensionabile, che per il 2018 è stata fissata in € 46.630,00, devono versare un contributo aggiuntivo pari all’1% al fondo pensione a cui appartengono.

Ma come deve essere versato questo contributo aggiuntivo dell’1% al fondo pensione? Col criterio a contatore o per fascia mensile? 

E per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 o per coloro che hanno optato per il sistema contributivo è previsto un massimale annuo per la contribuzione pensionistica?

E quali operazioni devono essere fatte in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto?

Questi ed altri temi sono affrontati ed approfonditi nel Corso Paghe e Contributi e nei Master in Gestione delle Risorse Umane.

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