A cura di F. Ferretti, Corporate Affairs Director Rentokil Initial

Siamo nel pieno dell’ "epoca del paradosso" preconizzata da Charles Handy in anni (metà anni ’90) non ancora attraversati dalla rivoluzione di Internet ma già intrisi della consapevolezza che le conquiste del “progresso” invece che portare ad un ordine economico e sociale mondiale, nel rispetto dell’ambiente, hanno dovuto fare i conti con una crescente instabilità ed incertezza. Oggi sappiamo che questo processo è irreversibile e che la turbolenza dei settori economici, i cambiamenti nelle regole competitive e dei player nel mercato, richiedono un approccio manageriale capace di affrontare la discontinuità, l’ambiguità e la complessità, con strumenti in continua evoluzione.

La situazione di emergenza sviluppatasi nell’ultimo anno a seguito della pandemia da Covid-19 ha determinato una ulteriore accelerazione, trascinando con sé anche settori di mercato che ritenevano di avere ancora tempo per pianificare adeguatamente nuove strategie e introdurre nuove tecnologie e determinando il declino delle organizzazioni che non hanno saputo adattarsi in tempi brevi alle pressioni provenienti dall’interno e dall’esterno.(1) In questo contesto, che spinge il Giurista d’Impresa (GdI) verso uno sforzo continuo di approfondimento e apprendimento permanente (learning agility), anche in campi diversi quali quello economico e informatico, questi si è trovato a gestire una sfida nella sfida, di fronte ad un ulteriore paradosso. La crisi dell’impresa, infatti, è stata tradizionalmente considerata un fenomeno patologico, ma nel contesto di crisi sopra delineato si apre ad una interpretazione nuova: da criticità straordinaria a fenomeno potenzialmente fisiologico o quanto meno ricorrente o diffuso, in quanto ogni impresa è da considerarsi “in potenziale crisi”, aprendo il varco per nuove sfide professionali.

Nella fase patologica della crisi la richiesta d’intervento del GdI da parte dell’Imprenditore o del management viene sollecitata per la scelta degli interventi strutturali e delle strategie da attuare per ridurre l’esposizione debitoria, agendo quale mediatore tra più centri di interesse (creditori, banche, consulenti e advisor finanziari, sindaci, amministratori) fino all’eventuale decisione di accompagnare la Società al cd. fallimento in proprio per evitare che siano posti in essere attività o comportamenti che possano dar luogo ad azioni di responsabilità civile o penale. Ma muovendosi dalla visione “statica” della Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/42) verso quella “dinamica” - e volta in primis al salvataggio dell’impresa come fattore economico essenziale - del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”), introdotto nell’ordinamento dal D.Lgs n.14/2019, si aprono ulteriori scenari di interesse.

A causa delle distorsioni causate dall’emergenza pandemica all’attuale quadro economico, il Legislatore con il D.L. 23 / 2020 (“Decreto Liquidità”) ha ritenuto necessario differire l’entrata in vigore del CCII, prevista originariamente per il 15 agosto 2020, al 1° settembre 2021, fatta eccezione per alcune disposizioni normative in vigore già dal 16 marzo 2019. Tra queste ultime norme rientra l’art. 375 CCII, che è intervenuto sull’art. 2086 c.c. (rubricato ora “Gestione dell’impresa”) e ha introdotto un comma 2, che prevede il dovere dell’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, idoneo a rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa e ad attuare tutti gli strumenti necessari al recupero della continuità aziendale.

La mancata adozione di un assetto organizzativo idoneo come sopra delineato determina la responsabilità dell’organo amministrativo che può essere soggetto ad azioni di responsabilità da parte della società ed in generale dai terzi e condannato al risarcimento dei danni in caso di omessa o inadeguata istituzione di tali assetti. Questo principio di diligenza organizzativa e di logica preventiva ai fini della valutazione del rischio - crisi, richiama le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle società e degli enti) in ordine ai criteri di valutazione del rischio-reato, segnando un interessante elemento comune tra le due normative. In questo contesto, il ruolo del Giurista d’Impresa, se posizionato ai corretti livelli organizzativi, si pone come il più idoneo ad affrontare la crescente complessità della normativa in un contesto di globalizzazione e a contribuire alla predisposizione dei sistemi di corporate governance dei quali le imprese si devono dotare. Già negli ultimi anni l’ambito di intervento del GdI si è progressivamente esteso dal fornire risposte su “che cosa prevede la normativa” al contribuire a determinare lo sviluppo di buone prassi comportamentali.

Grazie ad una conoscenza approfondita dei ruoli organizzativi e delle responsabilità connesse (deleghe dei poteri) e ad una accresciuta visione globale del business e dei processi aziendali, la Funzione Legale è in grado sempre più di indirizzare in maniera proattiva e propulsiva alle migliori prassi e alle linee gestionali volte a tutelare l’azienda nello svolgimento delle sue attività e può svolgere un ruolo chiave nel:

  • contribuire alla necessaria evoluzione “culturale” del management;
  • mettere a fattor comune in maniera strutturata l’esperienza sviluppata nell’implementazione dei modelli organizzativi (D.lgs.231/2001 - GDPR);
  • creare le condizioni per far accadere il cambiamento culturale, offrendo tutto il supporto tecnico/giuridico necessario per la costruzione di una struttura adeguata di governance in senso sostanziale e non formale e che permetta di operare in modo permanente attraverso un efficace sistema di gestione del rischio e del controllo interno, al fine di prevenire, ove possibile, il sopraggiungere della crisi;
  • partecipare alle scelte strategiche e di business come membro dell’Alta Direzione, contribuendo ad una corretta lettura dello stato di salute dell’impresa e sensibilizzando il management ad una corretta percezione della crisi in tempo utile;
  • gestire il corretto flusso tra organo amministrativo e organi delegati delle informazioni necessarie per le valutazioni del caso;
  • operare come agente trasversale tra le varie funzioni che gestiscono aspetti diversi dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile (quali ad es. HR / Finance & Administration / Business Development) per coordinare il processo propedeutico alla valutazione da parte degli organi sociali;
  • verificare la coerenza di quanto sottoposto all’esame del consiglio con quanto previsto dal Modello Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
  • valutare l’idoneità dell’impresa ad accedere alle misure agevolative e di sostegno alle imprese varate dal Governo;
  • analizzare l’assetto dei contratti in corso e la possibilità di individuare soluzioni alternative per l’esecuzione delle prestazioni;
  • essere parte fin dall’inizio delle valutazioni delle criticità in area cybersecurity sulla sicurezza dei dati e delle implicazioni dei progetti di digitalizzazione.

In conclusione, è evidente che si apre uno spazio ampissimo entro il quale la Funzione Legale è capace di muoversi adeguatamente, operando sempre in maniera sistematica, strutturata e rivestendo un ruolo di propulsore, ma solo se dotata di opportuni strumenti e se può agire in piena sintonia con l’ambiente organizzativo in cui opera.


(1) L’OCSE ha recentemente riportato del documento rilasciato il 2 marzo 2020 sul tema del Coronavirus (OECD- Interim Economic Assessment Coronavirus: The world economy at risk”) che la crisi sanitaria che stiamo attraversando “brings with it the third and greatest economic, financial and social shock of the 21st Century, after 9/11 and the Global Financial Crisis of 2008” 

 

Ultima modifica il 31/03/2021

Torna indietro