L'intervento del Fondo di Garanzia

Il presente articolo ha ad oggetto il regime di tutela riconosciuto ai crediti di lavoro a seguito di dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro, con particolare attenzione al trattamento di fine rapporto. La disamina si occuperà di illustrare i profili inerenti i lavoratori subordinati e i dirigenti.

In attuazione della direttiva n. 987 del 20.10.1980, lo Stato italiano ha adottato due testi normativi, la legge 29 maggio 1982, n. 297, istitutiva del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ed il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle ultime retribuzioni.

L’intervento del Fondo di Garanzia

La Legge n. 297 del 29.05.1982 ha istituito presso l’INPS un Fondo di garanzia, finanziato dai datori di lavoro mediante contribuzione a loro carico, che si surroga nel credito dei lavoratori per il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi accessori, quando il datore di lavoro versi in uno stato di insolvenza, accertato all’esito di procedura concorsuale. La tutela del credito di lavoro è assicurata attraverso il sistema dei privilegi. Il ricorso alla procedura concorsuale è onere e non obbligo dei lavoratori/creditori, atteso che solo partecipando al processo fallimentare potranno aspirare alla ripartizione dell’attivo fallimentare. I soggetti che possono richiedere l'intervento del Fondo tutti i lavoratori, nonchè dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all'Istituto del contributo che alimenta la Gestione, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista ed i dirigenti di aziende industriali, ovvero ai loro aventi causa.

I requisiti dell’intervento del Fondo di Garanzia sono:

  • la cessazione del rapporto di lavoro. Con riferimento al requisito della cessazione del rapporto di lavoro, al cui verificarsi il lavoratore matura il diritto al TFR, si è posto il problema di individuare l’istituto previdenziale il cui Fondo debba intervenire nel caso in cui un lavoratore, rimanendo alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, sia stato iscritto presso enti diversi. Il caso dei dirigenti rientrava all’interno di questa problematica, finché l’INPDAI non è stato soppresso e assorbito dall’INPS. Deve ritenersi che nella fattispecie la responsabilità del Fondo competente al pagamento del TFR è individuato in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, escludendosi la corresponsione pro quota, in quanto il TFR matura per intero alla cessazione del lavoro;
  • l’apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);
  • l’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.

L’accertamento definitivo del credito in caso di fallimento avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura. Da tale requisito non può prescindersi neanche nel caso in cui il lavoratore non sia responsabile della mancata ammissione ed una siffatta situazione può verificarsi quando:

  1. il Tribunale decreti di non procedere all'accertamento del passivo a causa della previsione di insufficiente realizzo, come previsto dall’art. 102 della nuova L.F.;
  2. la tardiva ammissione del credito allo stato passivo sia impedita dalla rapida chiusura della procedura concorsuale. In tal caso l’intervento del Fondo sarà ammissibile ove il lavoratore dimostri che la mancata insinuazione al passivo fallimentare del suo credito è stata determinata da un suo incolpevole difetto di informazione circa l’apertura della procedura fallimentare. 

Con l'ammissione del credito allo stato passivo, l’INPS ha l’obbligo di pagare il relativo debito. Il lavoratore che intende rivolgersi al Fondo deve presentare alla sede dell'INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza, una documentazione, per la quale si rinvia alla Circolare INPS n. 53 del 2007, indispensabile all’accoglimento della medesima.

La garanzia del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro nelle aziende con almeno 50 addetti

A decorrere dall’1.1.2007 le aziende che occupano più di 49 dipendenti devono effettuare il versamento delle quote di TFR (ad esclusione dei lavoratori che abbiano aderito a forme di previdenza complementare) al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, cosi come regolamentato dall’art. 1, co. 755 ss, l. n. 296 del 2007. Di conseguenza il TFR maturato sino al 31.12.2006 è accantonato in azienda e quello maturato successivamente a tale data viene versato al Fondo di Tesoreria. Per quanto concerne le aziende sottoposte a procedure concorsuali che hanno versato il TFR al Fondo di Tesoreria, l’INPS con il messaggio n. 17020 del 19.10.2012 ha chiarito una particolare problematica dagli importanti risvolti pratici ed operativi.

L’Istituto previdenziale ha precisato che per poter ottenere il TFR maturato sino al 31.12.2006 è necessario che il lavoratore presenti la domanda di ammissione allo stato passivo, riportando l’importo del TFR, che verrà di seguito liquidato dal Fondo di Garanzia ai sensi dell’art. 2 della l. n. 297 del 29.05.1982. Di converso, per il recupero degli importi successivi al 31.12.2006, è indispensabile che il responsabile della procedura concorsuale inoltri una dichiarazione di incapienza al Fondo di Tesoreria che, di seguito, provvederà ad erogare direttamente gli importi ed ad insinuarsi al passivo per eventuali inadempienze contributive.

In caso di devoluzione del TFR ad una forma pensionistica complementare: lavoratori subordinati e dirigenti

Attualmente il quadro normativo di riferimento della previdenza complementare è dato dal d. lgs. n. 252 del 2005; ma il merito di aver disposto la costituzione di un apposito Fondo di garanzia per la previdenza complementare, istituito presso l’INPS, con il compito di garantire le prestazioni previdenziali per vecchiaia e superstiti erogate da gestioni complementari attraverso il versamento dei contributi omessi dal datore di lavoro, qualora l’insolvenza di costui non permetta al lavoratore la soddisfazione del suo credito, è dell’art. 5 del d. lgs. n. 80/1992.

I soggetti beneficiari dell’intervento del Fondo di garanzia, secondo quanto indicato dall’INPS, sono i lavoratori subordinati che, al momento della domanda, risultino essere iscritti ad una delle forme pensionistiche collettive o individuali iscritte nell’apposito albo tenuto dalla COVIP o ad una forma pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla vita (PIP)[1] con imprese assicurative autorizzate dall’IVASS[2] (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). Anche in seno alla previdenza complementare vige la regola secondo cui il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l’equivalente dei contributi omessi e la garanzia opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. Pertanto, nessuna tutela è offerta per le omissioni contributive precedenti.

Per identificare il soggetto legittimato a presentare domanda di ammissione allo stato passivo delle somme dirette al fondo di previdenza complementare è necessario verificare il tipo di contratto di finanziamento con il quale il lavoratore ha inteso conferire le quote di TFR al fondo stesso. L’art. 8 del d. lgs. n. 252/2005, al comma 2, nel disciplinare le forme di finanziamento, utilizza il termine “conferimento” e la mancata indicazione della specifica modalità attraverso cui eseguire il finanziamento induce a ritenere che il legislatore abbia riconosciuto ampi margini di discrezionalità al lavoratore e al Fondo circa l’utilizzo o della delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al datore di lavoro di versare le quote di TFR al fondo, ovvero prevedere la cessione del credito futuro delle quote di TFR direttamente al fondo. Con riferimento al regime di tutela riconosciuta alla categoria dirigenziale iscritta al Fondo pensione PREVINDAI (Previdenza integrativa dirigenti aziende industriali a cui si applica il CCNL sottoscritto da Confindustria e Federmanager) l’INPS, con la Circolare n. 23 del 22 febbraio 2008, ha illustrato requisiti e modalità per l’accesso al Fondo di Garanzia.

In base alle indicazioni fornite dall’INPS[3], l’intervento del Fondo è subordinato ad alcune condizioni:

  1. le contribuzioni devono essere maturate dopo il 28 febbraio 1992, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 80;
  2. il dirigente deve risultare iscritto al Fondo pensione PREVINDAI;
  3. l’insolvenza del datore di lavoro deve essere accertata mediante l’apertura di una delle procedure concorsuali previste (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo) e deve, altresì, esservi un accertamento del credito da TFR, per il quale si chiede l’intervento del Fondo di garanzia – che per il fallimento, nella fattispecie specifica - avviene con l’ammissione del credito stesso allo stato passivo della procedura;
  4. il termine di prescrizione per il diritto alla richiesta di intervento del Fondo di garanzia è di 10 anni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con il datore insolvente.

Il fondo PREVINDAI, in quanto titolare del credito, si attiva per l’ammissione del credito allo stato passivo. Tuttavia, la richiesta per l’intervento del Fondo di garanzia può essere presentata esclusivamente dal lavoratore. Pertanto, è necessario che il dirigente richieda all’INPS la modulistica predisposta dall’Istituto per l’attivazione del Fondo di garanzia. La compilazione di parte di essa è a carico del fondo pensione per poi essere restituito al dirigente. In caso di esito positivo della richiesta di intervento del Fondo di garanzia, le somme omesse saranno versate direttamente a PREVINDAI che provvederà ad allocarle nella posizione del dirigente interessato e saranno corrisposte a quest’ultimo al momento dell’erogazione della prestazione.


[1] I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo.

[2] Dal 1° gennaio 2013 l’ISVAP è stato sostituito dall’IVASS.

[3] https://www.caimop.it/download/modulistica_iscritti/MODULO-AUTORIZZAZIONE-RISCATTO-ASSENZA-CONTRIBUTI-2019.pdf


A cura di Fabiana Montanari (partecipante dell'Executive Master in Amministrazione del Personale e Consulenza del Lavoro

​Sei interessato al tema del TRF? Scopri il programma del Master in Amministrazione del Personale e Consulenza del Lavoro.

Ultima modifica il 06/07/2021

Torna indietro