A cura dell'Avv. Matteo Ghidini partecipante dell'Executive Master in Giurista d'Impresa.

Ogni impresa è soggetta al rischio di credito: semplicemente concedendo una dilazione di pagamento ad un proprio cliente rispetto alla consegna di beni o all’erogazione di servizi, l’impresa si assume il rischio che l’incasso non avvenga o avvenga in ritardo.
Il mercato (domestico o estero) al quale ci si rivolge, incide poi sull’aumento o la diminuzione del
credit risk assunto: controparti estere comportano indubbiamente variabili di rischio aggiuntive rispetto ai clienti locali.

Questo rischio, moltiplicato per ogni cliente che beneficia della dilazione di pagamento e per i vari importi oggetto di incasso differito, crea in capo al fornitore un rischio di credito via via sempre più elevato.
Ecco allora che una valutazione del rischio di credito, sia sulla singola esposizione che con riferimento all’intero portafoglio clienti, risulta fondamentale per ogni impresa per evitare che una gestione poco oculata dei crediti possa ripercuotersi sulle risorse dello stesso creditore, sulla sua solidità patrimoniale e finanziaria1.

In questo articolo, senza pretesa di esaustività, si discorrerà del credit risk management, ovvero di quell’attività di valutazione, controllo e risoluzione del rischio di credito attraverso operazioni di natura assicurativa e finanziaria, evidenziando gli aspetti pratici che la caratterizzano, fornendo spunti di riflessione ed indicando infine alcuni degli strumenti utili per attenuare tale rischio.

All’interno dell’impresa, la gestione del credit risk può essere attuata su due livelli: un livello preventivo ed uno operativo.
Fanno parte del
livello preventivo tutte quelle attività finalizzate alla profilazione del partner commerciale; se quest’ultimo è estero, risulta fondamentale procedere prima alla valutazione della solvibilità del Paese del compratore: crisi economiche, politiche o militari sono solo alcune problematiche che, nella totale incolpevolezza del cliente, possono comportarne l’impossibilità di far fronte all’obbligazione assunta.

L’attività di reporting, puntuale e costantemente aggiornata, condotta tramite l’interpello di società di rating, organizzazioni quali il Fondo Monetario Internazionale e Sace Spa, risulta quindi prodromica per la valutazione complessiva dell’operazione commerciale.
In particolar modo Sace Spa con la sua Risk & Export Map2, è un vero e proprio faro per l’esportatore oculato che non voglia affidare al caso la propria attività.

Sempre in ambito estero, risulta anche lungimirante valutare il sistema giudiziario del paese del compratore: durata e costi dei procedimenti, eseguibilità di sentenze e lodi arbitrali sono alcuni aspetti che andrebbero valutati in tale ambito; utili informazioni possono essere anche tratte dal MADB (Market Access Database3).
Vagliato il rischio paese, è opportuno procedere con la profilazione del cliente (sia italiano che estero), reperendo (da portali istituzionali e/o privati) informazioni inerenti fatturato, volume d’affari, bilanci, insoluti ecc.

Tale attività di indagine andrebbe svolta ciclicamente in quanto le imprese sono soggetti in costante evoluzione dal punto di vista finanziario e dal punto di vista societario, pertanto la loro profilazione deve essere aggiornata (per esempio con cadenza annuale).
Profilato il Paese (eventualmente) ed il
partner commerciale, al quale attribuire un livello di rischio, la gestione del credit risk si sposta poi al livello operativo.

Il coordinamento tra la forma di pagamento (ed eventualmente di garanzia) ed i termini di resa (Incoterms4) gioca un ruolo fondamentale per attenuare il rischio credito: non ci si dilunga a riguardo, essendo la tematica meritevole di una specifica e complessa analisi.
Proseguendo con gli strumenti che permettono di gestire il rischio credito, è d’obbligo precisare che esistono
strumenti di natura finanziaria e di natura assicurativa, ed entrambi possono essere di breve o medio/lungo termine.

Tra gli strumenti finanziari di breve termine troviamo alcune forme di pagamento, come la lettera di credito, della quale si è già trattato in un precedente articolo5; possiamo inserire in tale gruppo la standby Letter of credits, le payment guarantee, ecc.
A questi strumenti fanno da contraltare quelli di natura assicurativa. La scelta sul mercato è ampia, in questa sede ci si limita a richiamare l’impegno profuso dallo Stato a tal fine, tramite
Sace BT S.p.A.. Interamente controllata da SACE (nata con legge dello Stato n. 227/1977), Sace BT S.p.A. fornisce apposita polizza assicurativa volta a tutelarsi dal rischio insolvenza (attività con dilazioni di pagamento fino a 12 mesi), permettendo di offrire dilazioni di pagamento ai propri clienti, migliorando così l’efficienza e la competitività sul mercato.

Polizze di questa tipologia permettono di assicurare l’intero portafoglio clienti, o un singolo cliente/operazione, sia per coloro che esportano sia per chi vende all’interno del mercato domestico. Rimandando alle singole condizioni di polizza, ci si limita a ricordare come generalmente il rischio garantito sia quello di mancato pagamento, dovuto sia alla cosiddetta insolvenza di diritto (il partner commerciale è sottoposto a procedure concorsuali) sia all’insolvenza di fatto (accertata mediante l’infruttuosità delle azioni di recupero del credito).

Passando agli strumenti finanziari di medio/lungo periodo, ci si limita in questa sede a richiamarne tre: il forfaiting, il factoring ed il credito acquirente.
Il forfaiting altro non è se non un’operazione di sconto pro soluto, relativa agli scambi internazionali6: riguarda esclusivamente crediti all’esportazione. Lo sconto7, a norma dell’articolo 1858 cc, è il contratto con il quale la banca riconosce al cliente l’importo di un credito non ancora scaduto mediante cessione salvo buon fine (s.b.f.) del credito stesso; ovviamente la banca deduce un interesse dall’importo del credito.

Nel forfaiting, oltre alla frequente presentazione di effetti cambiari (redatti chiaramente su formulari internazionali e conoscendo preventivamente il regime giuridico al quale gli effetti stessi sono soggetti nel paese di chi importa), vengono anche presentati crediti documentari e stand by Letter of credit.

L’operazione qui analizzata ha diversi vantaggi: l’incasso immediato del credito, l’eliminazione del rischio credito e di conseguenza della sua gestione amministrativa, l’eliminazione, o quantomeno la diminuzione, della posta di bilancio “crediti verso clienti”. Da ciò consegue il miglioramento della solidità finanziaria dell’impresa stessa, la quale riuscirà anche ad incrementare la capacità di indebitamento.

Di origine anglosassone, il factoring in Italia trova fondamento nella Legge 21 febbraio 1991, n. 52; quale inquadramento giuridico, possiamo ben dire che quello ora analizzato è un contratto atipico avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso di crediti aziendali non scaduti dall’impresa creditrice al factor, apposito operatore specializzato, il quale si occuperà dell’incasso di tali crediti sia esistenti che futuri (certi, liquidabili ed esigibili a scadenza del contratto).

Ecco quindi una sua prima funzione, di carattere amministrativo: esternalizzare la gestione dei propri crediti verso i clienti; sostanzialmente, il factoring consiste in una cessione di crediti in cambio di beni e servizi: quando i crediti matureranno, spetteranno a chi ha prestato i servizi o ceduto quei beni. Tuttavia, tale negozio giuridico permette anche di realizzare una “strategia di finanziamento immediato dell'impresa8”, assolvendo una funzione di natura finanziaria.

A tutela del factor, la cessione del credito avviene "pro-solvendo"; tuttavia la Legge n. 52/1991 prevede la possibilità della cessione "pro-soluto", su rinuncia (totale o parziale) da parte del factor alla garanza di solvenza verso l'impresa cedente.

Anche per tale fattispecie contrattuale i vantaggi sono indubbi: innanzitutto, vengono liberate risorse; proseguendo, il personale aziendale viene indirizzato all’aspetto produttivo e non all’incasso dei crediti. Dal punto di vista finanziario, il factoring costituisce una tecnica finalizzata a ridurre il capitale circolante tramite “la liquidazione dei crediti commerciali non ancora scaduti9.

Viene inoltre migliorato il rating aziendale, aumentata la liquidità, ridotto il fabbisogno di credito bancario a breve termine. Non a caso, dopo un calo nel periodo del primo lockdown, si è registrato un forte incremento del ricorso a tale contratto atipico, il quale ha confermato “il proprio ruolo di volano della ripresa economica e di sostegno alle imprese10

Confrontando i due contratti ora trattati, in via semplicistica possiamo affermare che nel forfaiting, l’azienda ottiene un anticipo totale se il suo acquirente (importatore) paga ratealmente. Nel factoring, l’impresa delega parte dei servizi oppure richiede un prestito, pagando con i crediti che riceverà.

Il credito acquirente11di Sace Spa è l’ultima delle soluzioni finanziarie a medio/lungo termine qui analizzate.
Le imprese che utilizzano tale strumento hanno quale scopo quello di fornire al proprio cliente estero linee di credito per acquistare beni strumentali/servizi/finanziare lavori infrastrutturali all’estero. SACE assicura la banca finanziatrice dal rischio di mancato rimborso per eventi di natura politica e commerciale.

Tra le soluzioni assicurative di medio/lungo periodo si richiama invece la polizza Credito Fornitore, la quale è rivolta alle imprese italiane che vogliono assicurare i rischi derivanti da dilazioni di pagamento entro i 24 mesi oppure oltre i 24 mesi verso clienti esteri, per la realizzazione di impianti, grandi opere, appalti. La polizza copre, oltre al rischio credito, rischi di natura politica e commerciale.

Trattandosi di prodotti assicurativi/finanziari, l’invito è ovviamente quello di verificare le singole condizioni contrattuali offerte da ogni proponente.

In definitiva, la concessione di credito ai propri clienti costituisce croce e delizia: può favorire la competitività, ma può tramutarsi in un rischio. È d’obbligo per l’impresa gestire il rischio credito in modo oculato, consapevolmente, con la convinzione che lo stesso possa essere attenuato con alcuni strumenti e azzerato con altri, da valutare caso per caso.


1 È importante ricordare come costituisca apposita posta attiva nel bilancio la voce “crediti verso clienti”, con conseguente stanziamento di quote di accantonamento al Fondo svalutazione crediti, secondo le norme civilistiche in materia.
2 https://www.sace.it/mappe#/mappe/home
3 http://madb.europa.eu

4 https://www.meliusform.it/esportare-importare-e-non-solo-consapevolmente-le-regole-incoterms-per-ripartire-obblighi- spese-e-rischi-della-consegna.html
5 https://www.meliusform.it/le-forme-di-pagamento-internazionali.html
6 Il forfaiting è normato dalle ICC Uniform Rules For Forfaiting – URF 800.

7 In Italia lo sconto viene realizzato mediante la presentazione di effetti cambiari, ma nella forma pro solvendo, nella quale il cedente garantisce al cessionario, oltre all’esistenza del credito ceduto, anche l’adempimento del debitore; caso contrario, il cedente sarà chiamato a rispondere dell’inadempimento.

8 Il mercato italiano del factoring continua a crescere”, Diritto24|18 marzo 2019|di Angelo Paletta.
9 Il mercato italiano del factoring continua a crescere”, Diritto24|18 marzo 2019|di Angelo Paletta.
10 “Il factoring batte i lockdown: nel 2021 +10%”, Il Sole 24 Ore|1 dicembre 2021|FINANZA E MERCATI|p. 27|di Morya Longo.
11 https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/credito-acquirente.